Se il medico convenzionato sbaglia l’Asl non deve risarcire

domenica 02 novembre 2008

Se il medico convenzionato sbaglia l’Asl non deve risarcire

di Raffaele Del Mondo 

medico%20famiglia.jpgLa IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha riaffermato, con la sentenza n. 36502 del 23/09/2008, il principio secondo cui i danni provocati dal medico “convenzionato”, nell’esercizio della professione in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, devono essere risarciti, in via esclusiva, dal sanitario e non già, in solido, dall’ Ente pubblico con il quale questi abbia instaurato rapporto di convenzione.

La massima enunciata nella sentenza stabilisce che fra il medico convenzionato e l’Asl “non intercorre né un rapporto di immedesimazione organica, né di “ausiliarità”, ma, anzi, il  medico va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà. La Asl, in concreto, non esercita su detto medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione, sicchè il professionista non può essere ritenuto un preposto che non svolge la sua attività in piena autonomia ma è vincolato dall’ obbligo di rispettare gli ordini e le direttive del soggetto preponente.

Tale decisione è presa in piena coerenza con la accertata natura giuridica del rapporto di convenzionamento che, secondo una impostazione ormai affermata sia in dottrina che in giurisprudenza, esula dall’ ambito del pubblico impiego per assenza dell’elemento della subordinazione ed è caratterizzato dalla nascita di un rapporto autonomo di prestazione d’opera professionale di natura privatistica.

I giudici di merito, Tribunale e Corte di Appello, invece, avevano fondato la condanna inflitta all’Azienda Sanitaria Locale sul fatto che era possibile configurare un rapporto di responsabilità civile in quanto il rapporto che lega il paziente all’istituzione, privata o pubblica che sia, ha natura contrattuale di cd. “spedalità atipica”, in cui l’istituzione assume un’obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, che costituisce lo scopo primario dell’obbligazione negoziale e si trova altresì vincolata da un obbligo accessorio di salvaguardia del paziente dall’aggressione proveniente dalla struttura, ovvero da imperizia o negligenza delle persone con le quali è intervenuta la convenzione; di tal che deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale in capo all’ A. S. L ., quale derivata dal rapporto che, pur estraneo a quello del pubblico impiego, lega, del pari contrattualmente, la A.S.L. con il medico convenzionato. 

Tuttavia l’assunto portato avanti, soprattutto dalla Corte di Appello, non riesce ha superare un ostacolo:  la motivazione addotta dal giudice di secondo grado sarebbe legittima ed efficace solo se  fossimo dinanzi ad un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, ad un rapporto che in concreto dia un potere di vigilanza e controllo al cd. preponente, condizione che è stata appunto esclusa dalla Corte di Cassazione.

Si è inoltre sostenuto, però, che la responsabilità dell’Ente si fonda, a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, sul principio dell’ assunzione del rischio da parte di chi organizza un’attività essendo sufficiente, in ordine al nesso di causalità, un rapporto di “occasionalità necessaria” o anche di “mera occasionalità ”. Ma la responsabilità contrattuale diretta presuppone sempre un “contatto sociale”, presupposto che si costituisce solo tra il paziente e il medico convenzionato, non con l’ Asl.

La Suprema Corte, pertanto, ha censurato ogni tentativo di estensione della responsabilità  contrattuale dell’Ente, sia attraverso il ricorso alla teoria del “contatto sociale” o a quella della spedalità atipica, e ha infine stabilito che “ non può affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dell’azienda sanitaria, né che a quest’ultima assuma in qualche modo il rischio ( connaturato all’ utilizzo di terzi) della libera attività del sanitario.

Se il medico convenzionato sbaglia l’Asl non deve risarcireultima modifica: 2008-11-03T11:20:00+01:00da sagittario290