NOZIONE DI INCARICATO DI P. S.

NOZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 358 Codice Penale

Con Decreto Legge 08 aprile 2008, n. 59 art. 4 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 aprile 2008, le Guardie Particolari Giurate hanno acquisito la figura di persona incaricata di pubblico servizio, chiaramente questo è dovuto all’incremento dei servizi affidati alle GPG, come del resto previsto dall’Art. 256 bis Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635:

1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità’, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità’ pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.

(Articolo introdotto dalla lett. g) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)

(*) Vedi il Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 “Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1935, n. 272, successivamente convertito nella Legge 19 Marzo 1936, n. 508, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 08 Aprile 1936, n. 82. persona incaricata di pubblico servizio modifica al T.U. Leggi di P.S., R.D. 18 giugno 1931/773

Art. 138

[…] Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

Commi aggiunti dall’art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n- 132

Vediamo insieme quale sono le disposizioni inerenti tale nuova attribuzione, con i rispettivi diritti e doveri derivanti dalla normativa:

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1) .

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall’art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

È bene ricordare che con tali modifiche legislative aumentano anche i doveri nei confronti delle GPG, vediamoli insieme:

Titolo II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 317 Concussione
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Art. 332 Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

Capo II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale
Art. 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche
Art. 348 Abusivo esercizio di una professione

NOZIONE DI INCARICATO DI P. S.ultima modifica: 2009-12-09T11:32:22+01:00da sagittario290