Adesione a contratto collettivo per comportamenti concludenti

Sentenze Cassazione

12 gennaio 2022

Adesione a contratto collettivo per comportamenti concludenti

Mantenimento implicito del contratto se il datore continua ad applicarne le clausole
Cassazione: al giudice di merito la valutazione su adesione implicita

Autore: Eleonora Pergolari

E’ illegittima la disapplicazione del contratto collettivo interaziendale se la società datrice di lavoro, anche successivamente all’atto di disdetta dall’associazione nazionale di rappresentanza, abbia continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive, incentivanti o indennitarie previste dal predetto contratto.

Mantenimento implicito del contratto se il datore continua ad applicarne le clausole

Sono le conclusioni a cui è giunta la Corte d’appello di Roma nell’ambito di una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni di un dipendente nei confronti della società datrice di lavoro.

Quest’ultima, nella specie, aveva continuato ad applicare diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie – quali, nel dettaglio, “ex ristrutturazione salariale”, “premio di produzione”, “premio di produttività e qualità”, “premio di partecipazione – parte fissa”, “buoni pasto” – previste dal contratto integrativo interaziendale cui aveva dato disdetta.

Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti, i giudici di gravame avevano desunto che la datrice, pur avendo dato la disdetta dall’associazione sindacale dei datori di lavoro, avesse implicitamente mantenuto l’applicazione della contrattazione collettiva di riferimento.

La statuizione è stata confermata anche dalla Corte di cassazione alla quale la società si era rivolta per impugnare la decisione di merito.

Cassazione: al giudice di merito la valutazione su adesione implicita
Con ordinanza n. 74 del 4 gennaio 2022, la Suprema corte ha richiamato i principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

Ha quindi ricordato come i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes, costituiscano atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.

Di conseguenza, qualora, come nel caso in esame, una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, a una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, “il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.

Così aveva fatto la Corte territoriale, la quale nel compiere siffatta valutazione, era pervenuta alla conclusione della adesione implicita, da parte della società datrice, alla contrattazione collettiva.

Una decisione, questa, che i giudici di legittimità hanno ritenuto rispettosa dei principi dalla stessa richiamati.

Del resto, come più volte affermato dalla medesima Cassazione, “la valutazione che porta a ritenere sussistente l’implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”.

Allegati
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 74 DEL 4 GENNAIO 2022 (PDF)

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