Tribunale di Milano: Legacoop Servizi ritiene che la sentenza…

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11.01.2012

Tribunale di Milano: Legacoop Servizi ritiene che la sentenza del TAR Lombardia sia da impugnare

phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpgIn merito alla sentenza del TAR Lombardia del 30 dicembre, secondo la quale sarebbe consentito l’impiego di portieri non armati nei tribunali, in contrasto con quanto previsto dal DM 269 del 1/12/2010, abbiamo richiesto il parere ai Presidenti delle Associazioni degli Istituti di Vigilanza. Qui di seguito le risposte di Ferdinando Palanti, Presidente Legacoop Servizi.

Il TAR della Lombardia ha rigettato, il 30 dicembre scorso, il ricorso presentato dalle associazioni contro il Comune di Milano per l’annullamento del bando di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza del Palazzo di Giustizia e degli altri uffici giudiziari di Milano. Qual è la posizione della vostra associazione?

Il rigetto da parte del Tar della Lombardia del ricorso presentato da alcune associazioni di categoria rappresentative di operatori economici attivi nel settore della vigilanza privata, contro il comune di Milano per l’annullamento del bando di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza del Palazzo di Giustizia e degli altri uffici giudiziari di Milano, contrasta con quanto previsto nel DM 269 del 2010 e con quanto previsto nel secondo e nel terzo comma dell’art. 256-bis del R.D. 6.5.1940 n.635).

In base alle dette disposizioni infatti rientrerebbero nei servizi di sicurezza complementare “la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate”.

Ritiene che la sentenza possa mettere in discussione uno dei punti più importanti del decreto 269 del primo dicembre 2010?

La sentenza può senza dubbio rappresentare un precedente giurisdizionale, che solo in parte mette in discussione uno dei punti importanti del decreto 269 del primo dicembre 2010. Infatti va premesso che le prestazioni dedotte nel capitolato oggetto di impugnazione sono di duplice natura, essendo alcune da svolgersi da parte di guardie giurate particolari e altre da personale privo della licenza prefettizia, riconducibili al cosiddetto servizio di portierato. Ne consegue che il Tar della Lombardia ha in parte riconosciuto che il sito in questione (Palazzo di Giustizia) in quanto sito sensibile necessità di una serie di attività da svolgersi necessariamente a mezzo di gpg. Nello stesso tempo, in parte contraddicendosi, afferma che l’esistenza di “speciali esigenze di sicurezza”, non sarebbe di per sè desumibile dalla installazione, da parte della Amministrazione, di un rilevatore di esplosivi su ogni ingresso dell’immobile oggetto dell’appalto. A nostro avviso, anche quei servizi che secondo l’interpretazione data dal Tar non dovrebbero essere affidate a gpg, dovrebbero invece essere eseguiti da soggetti in possesso di regolare licenza prefettizia, essendo comunque “complementari” a quelli di vigilanza armata, come sarebbe previsto dall’art. 256-bis del R.D.6.5.1940 n. 635 e dal D.M. 1.12.2010 n. 289. Ciò detto, si tratta pur sempre di una sentenza di primo grado, che presupponiamo verrà senz’altro impugnata dalle associazioni ricorrenti.

a cura di Monica Bertolo

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