Sulla licenza investigativa per attività di antitaccheggio

Autorizzazioni

08/02/2011

Sulla licenza investigativa per attività di antitaccheggio

Roberto Proietti

Bologna.gifLa licenza investigativa rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza per attività di antitaccheggio non è soggetta a limitazioni territoriali per il solo fatto di essere rilasciata da Autorità a carattere provinciale, in quanto ciò corrisponde semplicemente ad esigenze di decentramento burocratico dell’Amministrazione dell’interno, salvo che siffatta limitazione, a condizione di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito, sia giustificata da motivi imperativi.

Con sentenza 12 gennaio 2011 n. 11 la Prima Sezione del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna – premesso che con sentenza 13 dicembre 2007 resa nella causa C-465/05, la Corte di giustizia C.E. ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo disposto nell’ambito del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 che l’autorizzazione per l’attività di vigilanza privata abbia una validità territoriale limitata, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 (sulla libertà di stabilimento) e 49 (sulla libertà di prestazione di servizi all’interno della Comunità) del trattato C.E. – ha affermato che la licenza investigativa rilasciata (ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940) ad un istituto di vigilanza privata, pur essendo emessa da un’autorità a carattere provinciale (semplicemente per esigenze di decentramento burocratico dell’amministrazione dell’Interno) non abbia una limitata efficacia territoriale.

Sulla base delle suesposte considerazioni è stata considerata illegittima l’interpretazione dell’articolo 134 del TULPS nel senso di ritenere la licenza rilasciata territorialmente limitata alla Provincia di competenza.

(TAR Emilia Romagna, Sentenza, Sez. I, 12/01/2011, n. 11)

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