Vigilanza privata, il logo aziendale sull’auto di servizio non è pubblicità

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07 febbraio 2017

Vigilanza privata, il logo aziendale sull’auto di servizio non è pubblicità

La Ctr dell’Umbria ribadisce la non discrezionalità dei contrassegni distintivi dell’istituto

Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati per legge ad apporre i propri contrassegni distintivi sugli autoveicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività, così da poter essere immediatamente identificabili dalle forze dell’ordine. Va quindi escluso che l’apposizione abbia carattere pubblicitario e, di conseguenza, l’imposta comunale non è dovuta.

Lo ha ribadito la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con sentenza n. 416/2/2016: la vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dalla società concessionaria del Comune di Terni nei confronti di un istituto di vigilanza privata per il recupero dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa ai contrassegni distintivi e al logo aziendale apposti sugli autoveicoli di servizio.

Secondo l’ente impositore, la circostanza che sugli sportelli, sul cofano e sul lunotto delle auto di servizio fossero apposte scritte recanti nome, sito internet e numero di pronto intervento della società, configurava un messaggio pubblicitario volto ad incentivare la richiesta del servizio.

Circostanza apertamente smentita dall’istituto di vigilanza privata, che, nell’impugnare l’avviso di accertamento, chiariva come i contrassegni distintivi non fossero rimessi alla propria discrezionalità, ma al contrario imposti dalla legge e convalidati, anche rispetto alla dimensione e al posizionamento, con l’approvazione dell’autorità pubblica competente.

I giudici di primo grado, tuttavia, rigettavano il ricorso. In sede di appello, al contrario, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha confermato la posizione dell’istituto di vigilanza, chiarendo come sia proprio la legge – nello specifico, il DM 269/2010 – a imporre a tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia di dotare i propri autoveicoli di contrassegni distintivi e identificativi dell’istituto stesso, con caratteristiche, approvate dall’autorità competente, tali da consentirne l’immediata riconoscibilità alle forze dell’ordine.

L’apposizione dei contrassegni distintivi sugli autoveicoli di servizio costituisce quindi uno dei requisiti operativi e qualitativi richiesti dalle norme regolatrici dell’attività di vigilanza privata, cui le società operanti nel settore devono obbligatoriamente attenersi; ?pertanto, i contrassegni distintivi non svolgono alcuna funzione pubblicitaria-commerciale.

Nel caso di specie, inoltre, la natura non commerciale dei contrassegni era confermata anche dal fatto che gli stessi non riportavano né l’indirizzo della sede della società né il numero di telefono diretto (ma solo quello di “pronto intervento”).

Per questi motivi, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha annullato l’avviso di accertamento condannando la società concessionaria del Comune di Terni al pagamento delle spese di lite.

A.G.

http://www.federsicurezza.it/news.aspx

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