Modifiche al D.Lgs 11 agosto 1993, n. 374 recante benefici per le attività usuranti

SEZ. VIGILANZA PRIVATA. PDCI
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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE n° 249

Di iniziativa del deputato SGOBIO

Presentata il 4 aprile 2007

Modifiche al D.Lgs 11 agosto 1993, n. 374 recante benefici per le attività usuranti

ONOREVOLI COLLEGHI! Il settore della vigilanza privata – settore che, pur perseguendo principalmente fini di natura privatistica, concorre, seppure indirettamente, ad uno scopo di sicurezza collettiva – è regolato da oltre 70 anni da normative (le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento per l’esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che definire anacronistiche ed obsolete è un eufemismo, dal momento che intere generazioni di lavoratori (a tutt’oggi circa 50 mila) sono stati sottoposti, per decenni, ad una condizione di sfruttamento selvaggio da parte delle aziende, facendosi scudo di una normativa non adeguata ai tempi ed al mutamento del settore. Tali norme, infatti, difficilmente riescono a regolamentare le varie forme che le suddette attività hanno assunto e vanno assumendo soprattutto in conseguenza dello sviluppo economico e tecnologico della nostra società.
Il decreto interministeriale del 27/04/2006 per i lavoratori di questo settore deroga la normativa europea n. 66 sull’orario di lavoro – che, nel nostro Paese, è attualmente in deroga solo per le forze dell’ordine – attribuendo alle Guardie Particolari Giurate (GPG) compiti di sicurezza sussidiaria verso tutti gli obiettivi istituzionali o sensibili. I suddetti lavoratori, inoltre, sono sottoposti a limitazione del diritto di sciopero come da provvedimento del garante del luglio 2006 e sono sottoposti ad usura a causa dei continui cambi turno e da orari di lavoro di 12-14-16 ore giornaliere “anche a causa della non corretta e strumentale interpretazione da parte delle aziende del decreto interministeriale del 27/04/2006 o sottoposti a stress dovuto al lavoro notturno che si somma alla tensione psicofisica del sempre imminente rischio per la propria incolumità fisica, a causa della complessità e pericolosità dei compiti loro assegnati.
La presente proposta di legge, come logica conseguenza dei motivi sopra elencati, intende inserire questa categoria di lavoratori tra coloro a cui si deve concedere il riconoscimento giuridico di “categoria usurante”.

Proposta di Legge

Art. 1

1. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni è riconosciuto, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni, e dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 agli assicurati che svolgono lavori di vigilanza privata.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce con proprio decreto le modifiche alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 al fine di inserire i lavori relativi alla vigilanza privata.

Modifiche al D.Lgs 11 agosto 1993, n. 374 recante benefici per le attività usurantiultima modifica: 2007-05-03T00:30:00+02:00da sagittario290