Licenziamento illegittimo: guardia particolare giurata senza porto d’armi?

Attualità

12 Giugno 2015 Ore 12:11

Licenziamento illegittimo: guardia particolare giurata senza porto d’armi?

In tema di licenziamento, l’esclusività della qualifica delle mansioni di assunzione come guardia particolare giurata fanno sì che quando queste non possono essere più svolte in conseguenza del ritiro del porto d’armi si determina altresì una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione che è parziale e che comunque richiede la valutazione del residuo interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa residuale, interesse che, ove insussistente, legittima il licenziamento.

Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato da una lavoratrice licenziata nei confronti della società sua ex datrice di lavoro.

Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro, la ex lavoratrice adiva il Tribunale esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della S.p.A., quale guardia giurata – V livello ruolo del personale amministrativo e che in particolare aveva svolto mansioni di centralinista presso la sede della centrale operativa, in uniforme, ma senza adoperare armi.

Il Prefetto di Bergamo le aveva però sospeso cautelarmente il decreto di approvazione per guardia particolare giurata ed il porto d’armi.

Lo stesso giorno, la S.p.A., cui detta misura amministrativa era stata comunicata dalla stessa Prefettura, aveva sospeso la dipendente dal servizio e dalla retribuzione con contestuale comunicazione dell’avvio di un procedimento disciplinare.

La Prefettura aveva quindi respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente ed aveva confermato il provvedimento di sospensione.

Il TAR aveva sospeso in via cautelare la “sospensione” del decreto di guardia giurata adottata dalla Prefettura ma non quella del porto d’armi sicché la donna avrebbe potuto svolgere il compito di guardia giurata ma senza arma.

Non di meno la S.p.A., datrice di lavoro, intimava il licenziamento alla dipendente con missiva del seguente tenore letterale:

“La nostra società rileva che a seguito del ritiro del suo porto d’armi da parte egli organi competenti, in data …….veniva sospesa dal servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 CCNL vigente. Ad oggi risulta che la Prefettura non ha provveduto a rilasciarle il porto d’arma necessario per svolgere l’attività di GPG. Il CCNL di categoria all’art. 120 prevede: “Nel caso di sospensione o mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d’armi il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore. Trascorso il periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro penale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva”. Alla luce del fatto che dal ritiro della licenza di porto d’armi sono trascorsi oltre 180 giorni emerge l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 120 del CCNL ultimo comma, con la conseguenza che il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il contratto. Sulla base della disposizione contrattuale sopra descritta la nostra società intende risolvere il rapporto di lavoro a causa del mancato rinnovo della licenza di porto d’armi. Alla luce di quanto sopra la nostra società le intima il licenziamento. Il licenziamento produrrà i propri effetti a far data dal ricevimento della presente. La invitiamo a consegnare tutti i documenti e i beni di proprietà della nostra società entro cinque giorni dal ricevimento della presente.”

Deduceva la lavoratrice che la datrice di lavoro, quindi, non aveva affatto valutato l’eventualità di ricollocare la lavoratrice in differenti mansioni.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, sperimentato vanamente il tentativo di conciliazione, chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo. Conseguentemente chiedeva di essere reintegrata sul posto di lavoro, ovvero, in subordine, che le fosse accordato l’indennizzo previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il Tribunale, respinta l’istanza cautelare tesa al reintegro sul posto di lavoro, rigettava la domanda con compensazione delle spese; in particolare, il giudice del lavoro riteneva sussistere il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nonché l’impossibilità di utile impiego della lavoratrice in altra mansione diversa da quella di guardia giurata.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla soccombente; la Corte d’Appello ha rigettato l’appello, ritenendo che la fattispecie non potesse inquadrarsi nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ciò che avrebbe comportato l’onere per la società datrice di lavoro di provare l’impossibilità del reimpiego della lavoratrice in altre mansioni; ha invece ritenuto che la fattispecie fosse da inquadrare nella disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa.

In riferimento a tale disciplina l’art. 120 del contratto collettivo di categoria doveva considerarsi legittimo nella parte in cui prevedeva il licenziamento, o meglio la risoluzione del rapporto, dopo un periodo di 180 giorni ove la guardia giurata non fosse più provvista del porto d’armi.

Inoltre la corte d’appello, pur ritenendo che non operasse il criterio, elaborato dalla giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo cui il datore di lavoro deve dare la prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni, ha comunque preso in considerazione la circostanza che la lavoratrice di fatto era stata adibita a mansioni di addetta al centralino della centrale operativa.

Ciò non di meno – ha ritenuto la corte d’appello – la lavoratrice aveva in ogni caso l’obbligo di porto d’armi e, secondo le necessità, poteva essere mandata, in servizio attivo fuori la centrale operativa.

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, ponendo alla Suprema Corte una interessante questione di diritto: se il ritiro del porto d’armi (nella specie il provvedimento del prefetto è stato di sospensione della licenza e in questa parte è stato confermato dal Tar che ha sospeso il provvedimento del prefetto solo nella parte riguardante la nomina a guardia giurata) costituisca, o no, ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione oppure di giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

La Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice.

Sul punto, ricordano gli Ermellini che il Tar aveva considerato distintamente il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d’armi ed ha accolto il ricorso cautelare disponendo la sospensione della revoca (anzi della sospensione) del primo decreto (quello di nomina a guardia particolare giurata) e non anche la sospensione della nomina a guardia particolare giurata.

L’art. 120 del contratto di collettivo di categoria prevede che il rapporto di lavoro è risolto se la guardia giurata risulta priva del porto d’armi per un periodo superiore a 180 giorni.

In proposito la giurisprudenza ha ritenuto trattarsi di una fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero di giustificato motivo oggettivo di licenziamento che richiedono vuoi la valutazione dell’interesse del datore di lavoro alla prestazione residua ancora possibile vuoi la verifica dell’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse.

In diritto la tesi dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione appare per i Supremi Giudici preferibile: la lavoratrice è stata assunta specificamente come guardia giurata; ciò che presuppone la licenza di porto d’armi.

L’esclusività della qualifica delle mansioni di assunzione fanno sì che quando queste non possono essere più svolte in conseguenza del ritiro del porto d’armi si determina altresì una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione che è parziale e che comunque richiede la valutazione del residuo interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa residuale.

Già in passato la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che il provvedimento di ritiro del porto d’armi, emesso nei confronti di lavoratore svolgente mansioni di guardia particolare giurata, può autorizzare il datore di lavoro al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ove dimostri che egli non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto, alla stregua delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Nella specie, puntualizzano i Supremi Giudici, c’è da considerare che la corte d’appello aveva comunque esaminato anche il profilo della residuale utilizzabilità della lavoratrice esclusivamente in mansioni che non richiedessero il porto d’armi ed era pervenuta al motivato convincimento che, anche se la lavoratrice era stata impiegata in mansioni di centralinista della centrale operativa, comunque era sempre pronta ad essere inviata all’esterno in servizio attivo; ciò che richiedeva appunto il porto d’armi.

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/06/12/licenziamento-illegittimo-guardia-particolare-giurata-senza-porto-d-armi

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Un pensiero su “Licenziamento illegittimo: guardia particolare giurata senza porto d’armi?

  1. A me è successo che la Questura mi ha revocato i titoli,porto d’armi e decreto e l’azienda in cui lavoravo mi ha licenziato senza attendere i 180 di sospensione.Ho impugnato il licenziamento e fatto ricorso al TAR,che ha sospeso il provvedimento e ridatomi i titoli entro i 180 giorni ma l’azienda non ne ha voluto sapere.Mi sono rivolto al giudice del lavoro e mi ha dato il reintegro in quanto il ccnl dice che bisogna prima sospendere senza retribuzione e trascorsi 180 senza titoli si può licenziare,cosa che non hanno fatto con me.

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