D.M. n. 115/2014 – enti di certificazione: circolare esplicativa del Ministero dell’Interno

Attualità

19 settembre 2014

D.M. n. 115/2014 – enti di certificazione: circolare esplicativa del Ministero dell’Interno

A seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 3 settembre, del D.M. n. 115/2014, il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare (557/PAU/U/015128/10089.D(1)REG.2), indirizzata ai Prefetti ed ai Questori, per richiamare l’attenzione sul provvedimento che introduce rilevanti innovazioni rispetto ai criteri di riferimento nel rilascio delle licenze, nonché in ordine alle modalità operative cui dovranno attenersi le autorità provinciali di p.s. nella fase istruttoria, propedeutica all’emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Di fatto con la circolare dell’11 settembre, il Ministero dell’Interno individua le linee di fondo del provvedimento riconoscendo che il D.M. n. 115/2014 è fondamentale per la piena efficacia delle disposizioni del D.M. n. 269/2010 in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi di sicurezza privata e che lo stesso provvedimento risponde all’esigenza stabilita dal D.P.R. n. 153/2008 di favorire il ricorso a sistemi di “auto-controllo” o “auto-qualificazione”, definendo così la certificazione di qualità per gli istituti di vigilanza e il conseguente certificato di conformità.

Dopo aver individuato le linee di fondo del provvedimento, la circolare si focalizza sulla descrizione degli articoli che compongono il decreto.

In particolare si segnala che il Ministero dell’Interno, nello stabilire che all’atto del rinnovo della licenza dovrà essere richiesto il certificato di conformità, al contempo, ribadisce che resta ferma, ovviamente, la facoltà dell’autorità di p.s. di accertare “ex aliunde” il rispetto della disciplina normativa di settore potendo all’uopo avvalersi di organismi di controllo (questure, ispettorati del lavoro, enti previdenziali e assistenziali, ecc.) idonei allo svolgimento delle attività di verifica (Consiglio di Stato – sentenza n. 6732/2010, del 15 giugno 2010).

Mentre relativamente alla certificazione di qualità delle centrali operative, il Ministero dell’Interno precisa, dando di fatto risposta ad un quesito dell’ASSIV trasmesso lo scorso 1° agosto 2014 (allegato), che il D.M. n. 115/2014 assume a riferimento la nuova norma di qualità CEI EN 50518, e che per tale motivo, il comma 2 stabilisce che agli istituti già certificati ai sensi della norma UNI 11068 sono riconosciuti 36 mesi per l’adeguamento alle disposizioni del decreto, in considerazione del fatto che la deroga riguarda soggetti che operano secondo i dettami di una norma di qualità (la UNI 11068 appunto), fornendo quindi già un servizio qualitativamente elevato, e che l’adeguamento alle disposizioni della norma CEI EN 50518 risulta oneroso dal punto di vista economico.

Riguardo al riconoscimento quale “organismo di certificazione indipendente” e conseguente iscrizione al relativo elenco, il Ministero dell’Interno stabilisce che gli enti interessati dovranno inviare l’istanza di cui al comma 3 dell’art. 4 del D.M. n. 115/2014, all’Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it.

• Circolare Ministero dell’Interno – 557/PAS/U/015128/10089.D(1)REG.2 [PDF, 498 Kb]

• Decreto 4 giugno 2014, n. 115 [PDF, 493 Kb]

http://www.assiv.it/

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