Attualità
01 aprile 2020
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza?
Il datore di lavoro è la figura principale dell’organizzazione della sicurezza sul lavoro: qual è la sua definizione ai sensi della normativa vigente e quali gli obblighi previsti dalla legge?
L’articolo 2 comma b del Testo Unico definisce il Datore di Lavoro come: “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Il successivo articolo 18 attribuisce quindi a questa figura degli obblighi ben specifici per la gestione della sicurezza sul lavoro, ovvero:
– provvedere alla nomina del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;
– nominare le principali figure coinvolte nella gestione della sicurezza;
– fornire ai lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
– consentire l’accesso alle aree esposte a rischio alto solo ai lavoratori dovutamente formati o addestrati;
– vigilare assicurandosi la corretta applicazione delle disposizioni per la sicurezza da parte dei lavoratori;
– predisporre misure per la gestione delle situazioni di rischio ed emergenza;
– informare i lavoratori in caso di rischio grave e imminente;
– assicurare informazione e formazione in materia di sicurezza ai lavoratori;
– non obbligare i lavoratori a riprendere la propria attività in situazioni in cui persiste il pericolo grave e immediato;
– occuparsi di effettuare la valutazione dei rischi e redigere l’apposito documento (DVR);
– consegnare il DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
– confrontarsi con l’RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) per l’applicazione di misure di sicurezza – volte a tutelare i lavoratori;
– inviare i lavoratori alla visita medica periodica;
– comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
– aggiornare le misure di sicurezza presenti in azienda;
– convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
– comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non svolgano mansioni esposte a rischio specifico senza prima aver ricevuto un giudizio di idoneità.
Sarà inoltre responsabilità del datore di lavoro anche la predisposizione e la conservazione tutti i documenti e gli adempimenti relativi alla sicurezza e all’organizzazione del lavoro (certificati antincendi, piani di evacuazione, atti di nomina, etc…).
Attenzione! Viene comunque prevista la possibilità per il datore di lavoro di delegare alcuni di questi compiti ad altre figure in possesso dei requisiti necessari, vale a dire il Dirigente e il Preposto per la sicurezza che verranno investiti, tramite un atto di nomina, del potere gerarchico e organizzativo necessari a svolgerli. Si tratta, comunque, di una nomina che avviene di norma solo nelle realtà lavorative più estese o in quelle in cui il datore di lavoro non può essere presente con costanza. Il Testo Unico stabilisce tuttavia due obblighi non delegabili:
– effettuare la Valutazione dei Rischi;
– nominare il RSPP o Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Il datore di lavoro e il RSPP possono essere la stessa persona?
La risposta è sì, ai sensi dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 le figure di RSPP e datore di lavoro possono coincidere nelle seguenti aziende:
– artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
– agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
– della pesca fino a 20 dipendenti;
– altre Aziende fino a 200 dipendenti.
In questi casi il datore di lavoro dovrà produrre un atto scritto di autonomina in cui dichiara di assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e darne comunicazione al RLS.
Resta l’obbligo per il datore di lavoro RSPP o DLSPP di provvedere alla propria formazione in materia di sicurezza.
SCARICA QUI IL D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106