PERIODO DI PROVA: LE REGOLE DA SEGUIRE

Attualità

23/01/2014

PERIODO DI PROVA: LE REGOLE DA SEGUIRE

Il patto di prova è l’accordo con il quale il datore di lavoro e il lavoratore stabiliscono volontariamente che l’instaurazione definitiva del rapporto di lavoro sia preceduta e subordinata all’esito positivo di un periodo di prova.

La legge (art. 2096 c.c.) prevede che l’assunzione con patto di prova risulti da un atto scritto (richiesto ad substantiam, quindi a pena di nullità), che deve indicare in maniera specifica le mansioni da espletare (o, in alternativa, fare riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento).

In mancanza di atto scritto, così come nel caso in cui il lavoratore firmi il patto solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa, il rapporto di lavoro si considera già instaurato in maniera definitiva.

La durata del patto di prova (ammissibile anche per i contratti a termine, purché la prova sia di durata inferiore a quella del contratto) è normalmente stabilita dai contratti collettivi, con riguardo alla qualifica e all’inquadramento del lavoratore. In ogni caso, la durata massima del periodo di prova non può eccedere i 6 mesi.

L’esperimento del periodo di prova può avere o meno esito positivo. Nel primo caso, se entrambe le parti sono soddisfatte, il rapporto di lavoro prosegue (a tempo indeterminato o fino alla scadenza nel caso di contratto a termine) senza necessità di particolari formalità. Nulla vieta, tra l’altro, che la prova venga superata positivamente e chiusa anche prima della scadenza del periodo, rendendo in tal modo definitiva l’assunzione.

In caso di esito negativo, è bene sapere che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può liberamente risolvere il contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indennità (salvo che non sia prevista una durata minima, che, in questo caso, va comunque rispettata), e senza necessità di motivazione o formulazione per iscritto: in ogni caso, si ritiene comunque opportuno – salvo gravi violazioni – lasciar trascorrere un periodo di tempo adeguato a valutare effettivamente la prestazione del lavoratore nel periodo di prova, e, in caso di recesso – sempre di natura discrezionale – provvedere a consegnare una comunicazione scritta.

A.G.

http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=375

PERIODO DI PROVA: LE REGOLE DA SEGUIREultima modifica: 2014-01-24T12:00:15+01:00da sagittario290