Cronaca
16 giugno 2023
Riconsegnata l’arma di ordinanza ritirata alla guardia giurata
La vicenda aveva sollevato numerose reazioni soprattutto nel sindacato autonomo vigilanza privata…
Era stato lui stesso, il papà, di mestiere guardia giurata, a denunciare il figlio per spaccio. Gli agenti di Polizia intervenuti, però, avevano ritenuto opportuno ritirarli l’arma di ordinanza e la licenza per il rischio concreto che potesse finire nelle mani sbagliate. Avevano, infatti, accertato che la pistola non fosse stata custodita nel modo migliore. Ora, però, le cose sono cambiate…
Riconsegnata l’arma di ordinanza ritirata alla guardia giurata
La Polizia di Stato ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che aveva sollevato un vero e proprio polverone. L’avevamo raccontata anche noi la storia che si era verificata nel Veronese il mese scorso, quando un padre di famiglia, guardia giurata, aveva denunciato il figlio per spaccio.
All’arrivo del personale della Questura, tuttavia, gli uomini in divisa avevano anche ritirato l’arma all’uomo. Un provvedimento, questo, che aveva prodotto delle forti prese di posizione da parte, soprattutto, del sindacato autonomo della vigilanza privata.
“Le colpe dei figli adulti possono ricadere sui padri? Per la Questura di Verona pare proprio di sì. La notizia che leggiamo in questi giorni vede una Guardia Giurata privata dell’arma e del suo porto di pistola (che significa non poter lavorare!) perché suo figlio è stato sorpreso con un etto di hashish. La Guardia, persona esente da censure, ha l’unica “colpa” di essere il padre di tale figlio”.
Ma le cose ora sono cambiate. Ed è stata proprio la Questura a diffondere una nota in cui spiega quali siano gli attuali contorni della vicenda molto delicata. Riportiamo per intero la missiva.
La lettera della Questura
“Nei giorni scorsi alcuni organi di stampa pubblicavano un articolo concernente la restituzione dell’arma e del porto d’armi a una guardia giurata di Verona “Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli e viceversa”, ritirati cautelativamente ai sensi dell’art. 39 co. 2 T.U.L.P.S. dalla Divisione Polizia Amministrativa in data 14 aprile.
Le informazioni contenute nell’articolo necessitano di alcuni chiarimenti che di seguito si espongono, in quanto potrebbero avere indotto ad una errata interpretazione circa l’operato di questo Ufficio.
Vige, in capo al detentore, l’obbligo di assicurare che la conservazione dell’arma avvenga con ogni diligenza possibile nell’interesse della sicurezza pubblica. Si tratta di un concetto di prudenza generale che, per taluni versi, è assimilabile al comportamento che dovrebbe avrebbe il buon padre di famiglia nell’ordine in cui adotterebbe ogni cautela necessaria per impedire che un fucile oppure una pistola possa essere facilmente nella disponibilità di persone diverse dal detentore. L’art. 20 della legge 110 del 1975, recante “norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”, prevede che la custodia delle armi debba essere assicurata «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica». La prefata disposizione non indica quali modalità debbano essere adottate dal detentore per la custodia di armi e munizioni. Pertanto, la valutazione concreta è rimessa, singulatim, all’autorità di ps dapprima, finanche, eventualmente adito, al giudice di merito. La norma, dunque, impone un obbligo di custodia in capo al detentore dell’arma; tale obbligo è definito dalla legge in termini generici e il suo rispetto va valutato di volta in volta, a seconda delle situazioni contingenti. L’obbligo in discorso si considera adempiuto allorché, concretamente, siano adottate delle cautele, proporzionate al pericolo che la norma penale intende scongiurare. In buona sostanza, occorre assumere tutti quegli accorgimenti che porrebbe in essere una persona di normale prudenza, in base al principio dell’id quod plerumque accidit, in modo tale che non possano finire nelle mani di una persona incapace di gestirli in sicurezza.
A seguito di approfonditi accertamenti da parte di personale della Divisione Polizia Amministrativa, emergeva, dunque, che il figlio convivente della guardia giurata relativa al caso specifico dell’articolo di stampa, risultava colpito da numerosi e gravi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.
Veniva accertato che le armi e le relative munizioni di proprietà del padre, erano custodite presso l’abitazione di famiglia e che, conseguentemente, data la convivenza fra padre e figlio, quest’ultimo ne poteva avere la disponibilità, stante le insufficienti precauzioni adottate circa la conservazione dell’arma stessa.
Sebbene i precedenti di polizia riguardassero la persona del figlio e non risultassero direttamente a carico della guardia giurata, tuttavia la coabitazione con un convivente gravato da elementi pregiudizievoli di una certa rilevanza e la contestuale assenza di adeguate misure di sicurezza per la custodia delle armi utilizzate per l’attività lavorativa, costituiscono elementi di per sé sufficienti ad effettuare un provvedimento cautelare di ritiro come quello in concreto adottato, al fine di preservare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone.
L’azione cautelare è da adottare in presenza di tutte quelle situazioni che non offrono sufficienti garanzie di preservare la collettività da abusi o usi impropri delle armi in disponibilità, come prescritto dalla normativa vigente.
Questo Ufficio interessava la Prefettura competente per materia e, successivamente, anche a seguito dei suggerimenti provenienti da questo Ufficio, l’interessato adottava nuove misure di sicurezza, ovvero poneva in essere le precauzioni suggerite.
Conseguentemente a quanto sopra, verificata l’adeguatezza delle misure addotte e appreso del contestuale mutato quadro familiare, all’interno del quale il figlio risulta essere stato almeno temporaneamente domiciliato in un centro di recupero e venute meno le criticità precedentemente rilevate, si procedeva alla restituzione delle armi e del porto d’armi alla guardia giurata, imponendo comunque delle prescrizioni ai sensi dell’art. 38 co. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza finalizzate alla tutela per la sicurezza e l’ordine pubblico”.
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