Licenziato dalla Sicurtransport a Catanzaro, guardia giurata reintegrata sul posto di lavoro

Cronaca

28 Gennaio 2022

Licenziato dalla Sicurtransport a Catanzaro, guardia giurata reintegrata sul posto di lavoro

Finisce in un’inchiesta della Procura di Catanzaro, gli ritirano il porto d’armi per la violazione degli obblighi di assistenza familiare e viene anche licenziato dall’azienda nella quale lavorava, la Sicurtransport, una delle più importanti agenzie di vigilanza privata presenti sul territorio italiano con filiale anche a Catanzaro. E’ una vera e propria odissea quella vissuta in piena emergenza Covid da una guardia giurata residente nel Catanzarese. Da una parte l’impossibilità di svolgere le proprie mansioni senza un regolare porto d’armi; dall’altra un provvedimento adottato in violazione del Decreto “Cura Italia” che aveva previsto il blocco dei licenziamenti. A mettere un punto su una vicenda alquanto controversa ci ha pensato il giudice della prima sezione civile del Tribunale del Lavoro di Catanzaro, Teresa Guerrieri, che, accogliendo il ricorso formulato dall’avvocato Rita Cellini, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando alla Sicurtransport la reintegra della guardia giurata sul posto di lavoro e condannando la stessa società a corrispondere un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto del giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione in misura comunque non superiore alle dodici mensilità, oltre agli interessi e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Dal licenziamento alla reintegra: l’odissea di una guardia giurata
Assunto con mansioni di guardia particolare giurata nell’aprile del 2008, la sua vita professionale cambiava all’improvviso quando il 29 settembre del 2020 gli veniva ritirato il porto d’armi per via di un procedimento penale instaurato dalla Procura di Catanzaro per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Una misura di prevenzione con gravi ricadute sulla sua attività lavorativa. L’epilogo a febbraio con il licenziamento al quale seguiva un tentativo (fallito) di conciliazione. Centrale in questa vicenda l’articolo 120 del Ccnl di categoria che recita nella fattispecie: “Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d’armi il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore. Trascorso il periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva”. L’utilizzo del verbo ausiliare “potrà” con riguardo alla decisione datoriale di sospendere dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che abbia perso i titoli abilitanti rende chiaro il carattere discrezionale della scelta. Tuttavia, nel caso specifico, il licenziamento è nullo perché – a giudizio del Tribunale di Catanzaro – ha violato le norme anti-Covid e, in particolare, il decreto che aveva prorogato fino al 31 marzo 2021 le procedure di espulsione di qualsiasi lavoratore da un’azienda.

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