Vigilante invalido civile assegnato a servizi notturni, no al risarcimento

News Giuridiche

21 maggio 2020

Vigilante invalido civile assegnato a servizi notturni, no al risarcimento

Di Redazione

Respinto il ricorso di un vigilante che chiedeva il risarcimento dei danni per la illegittima protratta assegnazione a mansioni incompatibili con la sua condizione

Con l’ordinanza n. 9084/2020 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un vigilante che aveva agito in giudizio nei confronti della società datrice per ottenere l’esonero dalla prestazione dei servizi notturni nonché il risarcimento dei danni per la illegittima protratta assegnazione a mansioni incompatibili con la sua condizione di invalido civile.

Le pretese dell’attore erano state respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva osservato come il datore di lavoro non fosse a conoscenza dello stato di invalidità, posto che non era dato desumere dal contratto che l’assunzione del dipendente fosse avvenuta a seguito di collocamento obbligatorio, mancando anche l’atto di avviamento al lavoro e anzi riportandosi nella lettera di assunzione dichiarazioni del lavoratore di segno contrario.

In ogni caso, per il Giudice di secondo grado, la documentazione concernente lo stato di invalidità, anche ove disponibile per il datore al momento dell’assunzione, non conteneva alcuna prescrizione relativa alla impossibilità di assegnazione del lavoratore a determinate mansioni.

Quest’ultimo, del resto, per molto tempo aveva regolarmente adempiuto le prestazioni che gli venivano richieste e solo diversi anni dopo l’assunzione aveva fatto istanza non di essere esonerato dalle mansioni di vigilante ma solo dai turni di servizio da espletare in ore notturne.

Nell’impugnare la sentenza di appello, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, l’omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla sussistenza dello stato di disabilità al momento dell’assunzione e dalla sua immediata evidenza.

Perla Suprema Corte, si tratta tuttavia di una argomentazione inammissibile. Il fatto che il ricorrente assumeva omesso, in realtà, era stato preso esplicitamente in considerazione in sentenza, là dove la Corte di merito aveva stabilito che lo stato di invalidità non era noto alla datrice di lavoro al momento dell’assunzione e che, inoltre, esso non era riconoscibile ictu oculi. Da li il rigetto del ricorso con riferimento al motivo di doglianza preso in esame.

La redazione giuridica

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