Cassazione e Tribunale del Lavoro di Ferrara sgretolano il “muro” della esclusivita’ dei ccnl di Cgil, Cisl e Uil

Sentenze

08 Aprile 2019

RELAZIONI INDUSTRIALI

Cassazione e Tribunale del Lavoro di Ferrara sgretolano il “muro” della esclusivita’ dei ccnl di Cgil, Cisl e Uil

Con la sentenza n. 4951 del 2019, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di garanzia dei minimi di retribuzione per i lavoratori dipendenti dalle cooperative. Con tale pronunzia la Suprema Corte ha ribadito un principio già contenuto nella sentenza 51/2015 della Corte Costituzionale.

La Cassazione quindi, ha confermato che i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non hanno efficacia erga omnes ma che i minimi salariali in essi previsti costituiscono il riferimento per garantire la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’art 36 Cost.. Conseguentemente, se i contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali non “comparativamente più rappresentative” rispettano o migliorano i richiamati minimi salariali, essi sono legittimi sotto il profilo applicativo, inibendo conseguentemente l’applicazione sic et simpliciter della circolare n. 3 del 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A tal proposito, alla luce di questa sentenza, va letto e interpretato anche l’art. 1 comma 1175 della legge n. 296/2006, laddove, ai fini della fruizione dei benefici contributivi pubblici, dispone il “rispetto” dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Dopo la sentenza in commento della Suprema Corte si ravvisa l’inderogabile esigenza legale di procedere alla revisione della prefata circolare n.3/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che pone come condizione per la fruizione delle guarentigie contributive l’“applicazione” dei Contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, piuttosto che il “rispetto” di tali contratti come disposto dallo stesso comma 1175 della L.296/2006. Sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 248/2007 in materia di retribuzione dei soci di cooperativa, la Cassazione ha confermato che i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non hanno efficacia generale, ma che solo i minimi salariali in essi contenuti devo essere presi a riferimento ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 della Costituzione. Il risultato sostanziale è che se i contratti collettivi stipulati da associazioni reputate non comparativamente rappresentative rispettino o addirittura migliorino tali trattamenti economici minimi, essi risultano perfettamente applicabili.

Con la sentenza n. 4951/2019 dunque, la Corte di Cassazione, riferendosi alle previsioni dell’art. 3 della legge n. 142/2001 e dell’art. 7 del decreto-legge n. 248/2007, ha previsto che ai lavoratori delle società cooperative deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E nel solco indicato dalla Suprema Corte, con sentenza del 26 febbraio 2019 il Tribunale del Lavoro di Ferrara, in una causa relativa ad una sanzione dell’Inps in materia di oneri contributivi per l’applicazione di un CCNL diverso da quello sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil nel settore delle agenzie assicurative in gestione libera, ha statuito che: “Spetta all’Inps dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali (v. Cass. 23.4.1999 n. 4074 e Cass. 19.5.2003 n. 7842), non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può variare nel corso del tempo”. Conseguentemente, il Giudice del Lavoro di Ferrara ha ribadito che la Confsal, secondo il ministero del Lavoro, “dev’essere annoverata tra quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, annullando l’addebito dell’Inps all’azienda che ha applicato ai propri dipendenti il CCNL sottoscritto da Confsal (c.d. “contratto SNA”).

Con queste pronunzie la Cassazione e il Giudice del Lavoro hanno interpretato lo spirito della legge, individuando nella contrattazione collettiva delle associazioni comparativamente più rappresentative un parametro fondamentale ai fini dell’individuazione dei minimi salariali da applicare, in presenza di una pluralità di contratti collettivi nello stesso settore, con parimenti l’imprescindibile rispetto del principio-precetto di natura costituzionale, comma 1 dell’art. 39, del pluralismo sindacale (e di libertà di contrattazione collettiva), in considerazione della facoltà datoriale di applicare ai dipendenti un Ccnl diverso, a patto che siano rispettati i minimi salariali dei contratti stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

La Cassazione e il Tribunale del Lavoro hanno sancito la non applicabilità di un unico Ccnl per settore e, quindi, l’esclusività della contrattazione collettiva attribuita ad alcuni sindacati, in contrasto proprio con le previsioni costituzionali in materia di libertà e pluralismo sindacali: si sgretola il “muro” della esclusività dei Ccnl di Cgil, Cisl e Uil.

Maurizio Ballistreri

Cassazione e Tribunale del Lavoro di Ferrara sgretolano il “muro” della esclusivita’ dei ccnl di Cgil, Cisl e Uilultima modifica: 2019-04-09T11:00:00+02:00da sagittario290