Guardie Particolari Giurate: attribuzioni e compiti

Procedura Penale

Articolo, 06/10/2017

Guardie Particolari Giurate: attribuzioni e compiti

di Leandro Abeille e Cesira Cruciani

Le Guardie Particolari Giurate (G.P.G. o più semplicemente Guardie Giurate), sono un esercito di circa 40.000 persone, eredi di quelli che impropriamente vengono definiti “metronotte”, divisi in società che hanno meno di 10 unità, a quelle che ne hanno più di 200.

Spesso, completamente all’oscuro della loro figura giuridica, ostaggio di errori e mancanze societarie[1] di cui spesso ne soffrono economicamente e socialmente, secondo il parere del Consiglio di Stato 1247/2008 sono dediti ad “…attività che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alla forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative…”.

Per il D.M. 154/09 sono addirittura considerate la “sicurezza sussidiaria”[2], cioè possono sostituire nei compiti di sicurezza le forze di polizia, fino a che non siano richieste “pubbliche potestà”.

La Figura giuridica

Le guardie giurate sono addette, ai sensi degli art. 133 e 134 TULPS,  “alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari”[3]. Con il D.M. 85/99 erano state aggiunte delle funzioni, relativamente ai controlli di sicurezza affidabili in concessione (ai privati) negli aeroporti[4], è con il D.M. 154, tuttavia, che i compiti delle G.P.G. si estendono in maniera davvero ampia[5].

In buona sostanza, se si volessero definire i compiti attuali delle Guardie Giurate, si dovrebbe affermare che le stesse, generalmente, sono: “addette, alla vigilanza dei beni mobili e immobili del proprio datore di lavoro (art. 133 TULPS) o altrui (art. 134 TULPS)[6] e a tutte quelle altre attività di sicurezza, in cui non sono richieste pubbliche potestà” cosi come ricordato dai D.M. 85/99 e 154/09.

Sentinelle di legalità

La Legge 101 del 6 giugno 2008 ha modificato l’articolo 138 del TULPS e le Guardie Particolari Giurate, al di là del comune orientamento giurisprudenziale precedente, sono, a tutti gli effetti, considerate “incaricati di pubblico servizio”.

La qualifica giuridica loro assegnata però rimane lettera morta, in quanto, la stragrande maggioranza, non ha la minima idea di cosa voglia dire e di quali siano i poteri e le limitazioni di questa figura, più che sufficiente per il lavoro da svolgere.

In tantissimi, invece, aspirano allo status di “pubblico ufficiale” o di agenti di Polizia Giudiziaria, come se gli servissero i potere tipici delle funzioni che, dove sono indispensabili, sono garantiti. Esempi tipici di questa garanzie sono la qualifica di pubblici ufficiali, prevista da apposita legge regionale[7], per le guardie giurate impiegate in servizio di controllo dei titoli di viaggio nel trasporto pubblico urbano di alcune province della Lombardia, e, dalla qualifica di agenti di Polizia giudiziaria relativamente al contrasto dei reati nei confronti degli animali d’affezione, per il caso delle guardie zoofile[8] delle associazioni protezionistiche riconosciute.

Lo status di “Incaricato di Pubblico Servizio” rivestito dalle Guardie Particolari Giurate è un importante traguardo per la categoria che è passata da “privato cittadino” (almeno nella percezione di molti), ad uno status tutelato anche nelle garanzie di “sicurezza” della propria persona, nelle stesse forme dei pubblici ufficiali[9].

Le G.P.G. potrebbero essere davvero sentinelle della legalità, in quanto, l’essere incaricato di pubblico servizio garantisce un flusso di informazioni verso l’Autorità Giudiziaria, sotto forma di denuncia che permetterebbe una facile repressione dei reati. Le guardie giurate (al pari di tutti gli altri incaricati di pubblico servizio) hanno, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., obbligo di presentare denuncia, per quei reati procedibili d’ufficio, di cui sono venuti a conoscenza, a causa o nell’esercizio del loro servizio. Il legislatore ha reputato così importante questa funzione che ha associato all’omessa o ritardata denuncia una multa ai sensi dell’art. 362 c.p.

Questo passaggio è fondamentale per capire quanti reati (e le loro circostanze) potrebbero venire a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria facendo di gran lunga diminuire un “malcostume” penalmente rilevante tipico di alcuni settori. Ad esempio, quanti furbetti del cartellino impiegati nel pubblico hanno “badgiato” per sè e per i colleghi assenteisti di fronte alle guardie giurate, le quali per ignoranza (quella della mancanza di formazione è un problema reale) o per paura di essere allontanate da una comoda sede di servizio (c’è da ricordare che le GPG sgradite al committente sono spesso allontanate dal titolare) non hanno denunciato? Evidentemente molte, considerando che nessuna indagine relativa all’assenteismo nel pubblico impiego è partita da denunce delle G.P.G., le quali, sono però regolarmente impiegate per la vigilanza delle sedi.

Da non dimenticare che l’obbligo di denuncia è inserito anche nel D.M. 269/10[10] e ricordato nei regolamenti di servizio dei Questori. Tuttavia queste ultime due previsioni non riguardano solo i reati procedibili d’ufficio ma anche “ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica”, a sottolineare una richiesta di “notizie di polizia” tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza e la vigilanza privata che va ben al di là della repressione dei reati ma spazia in una vera e propria collaborazione per mantenere la sicurezza pubblica.

L’Anello accessorio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
L’Autorità (Nazionale e Provinciale) di Pubblica Sicurezza: “veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”[11]. Per questi compiti utilizza perlopiù le forze di polizia (ma anche attraverso altre figure a cui è riconosciuta la qualifica di agente di P.S.) che a loro volta si radicano nel territorio anche con la collaborazione degli Istituti di Vigilanza, così come previsto dall’art. 139 del TULPS per il quale “gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza”.

Le Guardie Particolari Giurate non rivestono alcuna qualifica di Pubblica Sicurezza, tuttavia, rappresentano una “riserva” da cui l’Autorità potrebbe attingere in ogni momento. In questa visione e non certo in una deminutio capitis delle G.P.G., anche in considerazione della loro professionalità e competenze, deve essere considerato il proseguimento della previsione di cui all’art.139 TULPS per cui “i loro agenti (le G.P.G.) sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria”.

Questa previsione riguarda “tutte le richieste” di cui un agente o ufficiale di P.S o di P.G., in difficoltà o per ragioni operative, possa aver bisogno. La realtà (che si incontra durante i corsi di formazione) invece, fa trasparire numerosissime resistenze da parte delle guardie giurate a questa previsione. Si deve affermare che se un agente di P.S. o di P.G., a qualsiasi titolo, dovesse chiedere ad una G.P.G., a titolo d’esempio, di allontanarsi dal luogo di servizio (anche fosse una banca) per un’attività del richiedente, la G.P.G. dovrebbe immediatamente soddisfare la richiesta. E’ ovvio che la Guardia Particolare Giurata dovrà informare (non chiedere il permesso) la sua sala operativa per una pronta sostituzione (che arrivi o meno la richiesta ai sensi del 139 TULPS dovrà essere soddisfatta) e non potrà essere accusata di nessun comportamento giuridicamente (anche a livello disciplinare[12]) sfavorevole, in quanto garantita dall’art. 51 C.P. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).

Il prossimo futuro

Cambiando i compiti delle Guardie Particolari Giurate, dovranno necessariamente cambiare anche le condizioni di assunzione e di formazione delle stesse. Il prossimo futuro vedrà la professione, non solo quale antidoto alla disoccupazione o come molti pensano quale ripiego per chi non ha avuto accesso alle forze di polizia, ma come impiego ad alta specializzazione, con una sua precisa collocazione nel panorama giuridico e nel “sistema di sicurezza” italiano volto alla prevenzione (in qualche sparuto caso alla repressione) dei reati anche di stampo terroristico.

La rivoluzione del 2008 sembra ancora non aver fatto breccia nelle G.P.G. di vecchia data, troppo abituate ad un lavoro per nulla professionalizzante, ma comunque ha dato un deciso impulso all’Autorità di Pubblica Sicurezza che sta imponendo step di qualità e professionalità a cui gli istituti ( e i loro agenti) si stanno adeguando, che – si spera – porteranno i risultati auspicati.

Ci vorrà del tempo, forse un cambio di mentalità e tanta formazione, ma pare siano davvero finiti i tempi della guardia notturna in bicicletta che metteva biglietti, di “avvenuto passaggio”, nelle serrande dei negozi.
Per approfondimenti:

La Guardia Particolare Giurata e l’uso delle manette, articolo di Leandro Abeille e Cesira Cruciani.

Sul tema si segnala:

Codice penale – Codice di procedura penale, a cura di Fiandaca Giovanni, Giarda Angelo, IPSOA, 2017: per consultare l’indice e acquistare il volume VAI A QUESTA PAGINA!</a>

(Altalex, 4 agosto 2017. Articolo di Leandro Abeille e Cesira Cruciani)
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[1] Il DM 269/10 “muove (proprio) dalla consapevolezza (dell’Autorità di P.S.) della qualità non ottimale dei servizi resi dagli istituti di vigilanza e di investigazione privata”, dal “Vademecum Operativo per l’attuazione del DM 269710, realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
[2] Ritenuta “sicurezza complementare” fino al 2008 dal comma 2 dell’art. 256 bis del regolamento di esecuzione del TULPS.
[3] Che, secondo il DM 269/10, si sostanziano in: Vigilanza ispettiva, vigilanza fissa, vigilanza antirapina, vigilanza antitaccheggio, telesorveglianza (è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia giurata), tele-vigilanza (è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l’ausilio di apparecchiature  che  trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata), intervento su allarmi, scorta valori, trasporto valori, deposito e custodia valori.
[4] Che secondo il D.M. 85/1999, sono: a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito; b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri; c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso. I servizi vengono svolti sotto la vigilanza dell’ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà (perquisizioni, sequestri, arresti, ecc.).
[5] Questi compiti sono (in ambito portuale, ferroviario e dei trasporti in concessione): a) servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo; b) servizi di videosorveglianza e teleallarme; c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri; d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione  o confezionamento; e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering; f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni); g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta – navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. – ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo; h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza – bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. – ed eventuali situazioni di criticità; i) controllo delle autorizzazioni – tesserini portuali,  badge, titoli di viaggio – che consentono l’accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree; j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione portuale, dalle società ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
[6] Secondo quanto disposto dall’art 256 bis del reg. Esecuzione TULPS “2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità’, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché’ la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità’ pubblica o della tutela ambientale. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza  impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.
[7] Legge Regione Lombardia del 4 aprile 2012 , n. 6, Art. 3 bis. Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l’ente locale competente territorialmente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
[8] Legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” Art. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
[9]  Con la previsione degli art. 336 C.P. – violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio e 337 C.P. – resistenza a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.
[10] Allegato D Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi (art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione). b)inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al  Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di  particolare attenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell’istituto  di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
[11] Art 1 TULPS.
[12] Come previsto dal CCNL “l’abbandono del posto” è uno dei motivi di licenziamento “per giusta causa” ma è inapplicabile in presenza dell’art. 139 TULPS.

http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/06/guardie-particolari-giurate-attribuzioni-e-compiti

Guardie Particolari Giurate: attribuzioni e compitiultima modifica: 2017-10-07T11:45:09+02:00da sagittario290