Licenziamento per impossibilità di eseguire la prestazione

Attualità

5 agosto 2017

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Licenziamento per impossibilità di eseguire la prestazione

Può accadere che il lavoratore perda la possibilità di eseguire la prestazione lavorativa: in questo caso è possibile licenziarlo.

Alessandro Galati

Può accedere che il lavoratore perda la possibilità di eseguire la prestazione e le mansioni cui è stato assegnato dal datore di lavoro. Accade spesso che il lavoratore perda la possibilità di lavorare perché viene meno il titolo che legittima la sua posizione lavorativa e, dunque, gli consente di prestare la propria opera: si pensi, ad esempio, alla guardia giurata alla quale viene ritirato il permesso di portare ed usare armi, oppure al lavoratore di una società di trasporto aereo al quale è stato ritirato il tesserino aeroportuale con conseguente impossibilità di entrare nei locali dell’aeroporto; ancora, si pensi al medico ospedaliero al quale l’Ordine dei medici ha revocato l’iscrizione.

In tutti questi casi, e nelle ipotesi simili, per il lavoratore sopraggiunge l’impossibilità di eseguire la prestazione, dunque è  possibile il licenziamento.

Vediamo quando e come si può giungere al licenziamento per impossibilità di eseguire la prestazione.

Sospensione del lavoratore impossibilitato ad eseguire la prestazione

Innanzitutto, quando è subentrata l’impossibilità di eseguire la prestazione, ad esempio per sopraggiunta revoca del documento che ne legittima l’esecuzione da parte del lavoratore, il datore di lavoro può sospendere il rapporto lavorativo: la sospensione del rapporto lavorativo si applica, infatti, quando il lavoratore non può eseguire la prestazione. Quando il lavoratore ha perso la legittimazione ad eseguire la prestazione per cause dipendenti dalla sua persona è possibile – salvo i casi di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e servizio militare [1] – che alla sospensione segua il mancato pagamento della retribuzione.  Dunque, la sospensione del rapporto di lavoro senza pagamento dello stipendio è una conseguenza normale per l’ipotesi in cui il lavoratore non può lavorare perché ha subito il ritiro o la revoca del titolo che lo legittimava a svolgere le proprie mansioni.

Ad esempio, è certamente giusta la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente mancato pagamento della retribuzione per la guardia giurata che, mentre scortava il furgone portavalori, ha sottratto del danaro dal furgone medesimo subendo, da parte dell’autorità giudiziaria, il ritiro del porto d’armi durante il procedimento di indagine sul furto. In tali casi, infatti, la guardia giurata non potrà prestare la propria opera in favore del suo datore, poiché una guardia giurata adibita al controllo dei furgoni portavalori, per svolgere la propria mansione, deve necessariamente avere la disponibilità delle armi.

Licenziamento del lavoratore impossibilitato ad eseguire la prestazione

Successivamente, una volta trascorso molto tempo dalla sospensione e dunque dalla mancata esecuzione della prestazione per impossibilità sopravvenuta a realizzarla, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento del lavoratore che si trova nell’impossibilità di svolgere le proprie mansioni.

In questo caso, infatti, si realizza un grave inadempimento degli obblighi che il contratto di lavoro pone in capo al lavoratore: un inadempimento così grave e così prolungato legittima la decisione del datore di procedere col licenziamento per impossibilità sopravvenuta dello  svolgimento della prestazione lavorativa poiché causa un grave danno all’attività aziendale [2].

Questo licenziamento per impossibilità di eseguire la prestazione è legittimo perché nel contratto di lavoro le parti sono reciprocamente obbligate l’una verso l’altra e, dunque, la parte che non adempie la propria prestazione non può pretendere che l’altra continui a svolgere la propria [3]: questo significa che se il lavoratore non può lavorare perché non ha più il titolo legittimante, non può pretendere che il datore gli paghi lo stipendio e lo mantenga nei ruoli aziendali [4].

[1] Art. 2110 cod. civ.
[2] Art. 3 della Legge n. 604/1966.
[3] Art. 1460 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 16388/2017 del 04.07.2017.

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Licenziamento per impossibilità di eseguire la prestazioneultima modifica: 2017-08-06T12:00:30+02:00da sagittario290