Clausole vessatorie nei contratti di un istituto di vigilanza. Il Garante dà ragione ai consumatori

Attualità

Lunedì, 08 Settembre 2014 16:56

Clausole vessatorie nei contratti di un istituto di vigilanza. Il Garante dà ragione ai consumatori

Clausole vessatorio nei contratti di un istituto di vigilanza privata. Li ha rilevati Federconsumatori Lucca che nei mesi scorsi ha presentato un esposto all’autorità garante della concorrenza e del mercato, denunciando che i moduli contrattuali contenevano, a parere dell’associazione, clausole di natura vessatoria, con conseguente pregiudizio per i diritti dei consumatori. “Le clausole vessatorie -, afferma Fabio Coppolella, presidente provinciale della Federconsumatori Lucca, – secondo il Codice del Consumo sono quelle clausole che, essendo predisposte unilateralmente da un professionista ed in quanto destinate a regolare i rapporti con i consumatori, determinano, a carico del consumatore stesso, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ad esclusivo vantaggio dell’impresa che le ha predisposte”.

Ad esempio, tra le clausole che sono state denunciate c’era la seguente: “Il presente accordo – si legge – ha durata minima di anni tre. Nel caso in cui non venga inviata la disdetta dal cliente, da pervenire all’istituto di vigilanza almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’accordo si rinnoverà per altri tre anni e così di seguito in mancanza di tempestiva disdetta”. Con il provvedimento conclusivo, adottato dall’Autorità, è stata riconosciuta la fondatezza dei rilievi formulati dalla Federconsumatori ed è stata accertata la natura vessatoria delle clausole oggetto del procedimento. A seguito dei rilievi espressi dall’Autorità, l’Istituto di vigilanza avrebbe assunto l’impegno di modificare le clausole contrattuali in senso conforme al Codice del Consumo. “In particolare – sottolinea Coppolella -, i consumatori che si erano rivolti alla nostra associazione avevano segnalato che, a seguito del recesso inviato all’Istituto di vigilanza, quest’ultimo non l’avrebbe accettato pretendendo di applicare le clausole contrattuali, che poi l’Autorità ha ritenuto contrarie alle disposizioni del Codice del Consumo, con il pagamento dei canoni fino alla scadenza del terzo anno; ad esempio, in uno dei casi segnalati, le somme richieste anche a titolo di penale erano pari ad 876 euro”.

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Clausole vessatorie nei contratti di un istituto di vigilanza. Il Garante dà ragione ai consumatoriultima modifica: 2014-09-09T11:45:47+02:00da sagittario290