Suona la campanella, ma a quale dare ascolto?

Lavoro

03/01/2014

Suona la campanella, ma a quale dare ascolto? A quella che segnala l’allarme o la fine del turno?

È legittimo il licenziamento del dipendente di un istituto di vigilanza che rifiuti di intervenire su un allarme scattato poco prima della fine del suo turno notturno di lavoro. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione 21361/13.

Il caso

Richiesta datoriale di protrarre l’orario di lavoro oltre le otto ore notturne. La Corte d’Appello aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato a un lavoratore per il suo rifiuto di intervenire, a seguito di richiesta formulata dalla centrale operativa, su un allarme scattato poco prima della fine del suo turno di lavoro, così violando il disposto dell’art. 75 c.c.n.l. che obbliga il personale smontante o già smontato a effettuare il servizio nel ricorso di condizioni oggettive che lo richiedano e ravvisando nella condotta quella insubordinazione che giustifica la risoluzione del rapporto. Il dipendente, contro tale decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la richiesta di intervento sull’allarme, formulata a soli dieci minuti dalla scadenza dell’orario giornaliero, sarebbe stata arbitraria e poteva essere legittimamente disattesa dal lavoratore. Inoltre, a suo dire, sarebbe stato violato l’art. 75 c.c.n.l. per gli addetti alla vigilanza: l’interpretazione datane dai giudici territoriali configgerebbe con il diritto del lavoratore a godere, con modalità programmabile e prevedibile, del dovuto tempo libero, o più correttamente riposo. Per la Suprema Corte il ricorso va rigettato. Gli Ermellini hanno ricordato che «l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore», ma è fatta salva«l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite». Piazza Cavour ha rilevato che tale disposizione ha trovato piena attuazione nella contrattazione collettiva di settore, nella quale si è conciliato il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata – quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato – con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e danni ai beni da vigilare. A tal fine è stato convenuto che «il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezza dal termine del normale orario giornaliero». Occorre far fronte a esigenze impreviste e non rientranti nella normale organizzazione del lavoro. Per i giudici di legittimità, il c.c.n.l. configura una modalità di flessibilizzazione dell’orario che, ragionevolmente, consente il corretto avvicendamento nel servizio assicurando la presenza di personale per fare fronte a esigenze impreviste e non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, quale può essere concretamente qualificata la necessità di provvedere a un intervento in prossimità della fine del turno di servizio con, solo eventuale, travalicamento del termine di otto ore.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

http://www.lastampa.it/2014/01/03/italia/i-tuoi-diritti/lavoro/suona-la-campanella-ma-a-quale-dare-ascolto-a-quella-che-segnala-lallarme-o-la-fine-del-turno-fEmvVMCDEPvHToZWDQTYfJ/pagina.html

Suona la campanella, ma a quale dare ascolto?ultima modifica: 2014-01-04T11:45:16+01:00da sagittario290