Vigilanza privata e DL semplificazioni: i chiarimenti del mininterno

Vigilanza Privata

Mercoledì 29 Febbraio 2012 14:24

Vigilanza privata e DL semplificazioni: i chiarimenti del mininterno

Scritto da Ilaria Garaffoni

untitled.pngROMA – Visto che si sono diffuse le voci più fantasiose sulle nuove scadenze dei titoli previsti dall’art. 134 del TULPS, il ministero dell’Interno ha emanato una circolare che chiarisce come si debbano interpretare le modifiche al TULPS apportate dal Decreto Semplificazioni.

In sintesi: le autorizzazioni ex art 134 (licenza per attività di vigilanza privata e investigazioni private) diventano triennali, così come diventa annuale la licenza per porto d’armi lunghe da fuoco per difesa personale (le licenze ad uso caccia e per il tiro a volo restano invece di sei anni).

Restano infine invariati il rinnovo biennale del decreto e del porto di pistola per le guardie giurate, infatti l’art. 138 del TULPS (che decreta la validità biennale di tali licenze) diventa “norma speciale” rispetto a quella generale espressa dall’art. 42 del DL Semplificazioni (ossia che le licenze hanno durata annuale), quindi viene fatta salva in virtù della propria specialità. La circolare è un po’ farraginosa in questo punto, ma abbiamo avuto assicurazioni certe dal ministero sulla correttezza di questa interpretazione.

La circolare dà anche indicazioni sul regime transitorio: le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell’entrata in vigore del DL semplificazioni (10 febbraio 2012) manterranno la validità originaria. Ovviamente fino al prossimo rinnovo.

Questo il testo della circolare

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 557/PAS/12982.AP (3)

OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.)

Come è noto, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il successivo giorno 10, ha introdotto una generale riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese.

A tal fine, l’articolo 13 del decreto legge in questione ha apportato modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S., delle quali, limitatamente alla parte di interesse e per quanto di competenza, occorre fornire i chiarimenti che seguono.

Al comma 1, lett. a) del citato art. 13, è stata prevista una modifica all’art. 13 del T.U.L.P.S., mediante sostituzione delle parole: “un anno, computato” con le parole: “tre anni, computati”.

Ne deriva che d’ora in avanti, la validità delle autorizzazioni di polizia – per le quali la legge non disponga altrimenti – sarà triennale anziché annuale.

Si evidenzia, al riguardo, che le autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi, che ricadono in tale nuova previsione e la cui validità, pertanto, è divenuta triennale, sono:

1. la licenza per l’esercizio del mestiere di fochino di cui all’art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (che, come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché trasferita alle competenze comunali) ed il relativo nulla osta del Questore di cui all’art. 163, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni, ex artt. 36 T.U.L.P.S. e 55 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Alla lett. b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art. 42 del T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma, a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”.

Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).

Infine, alla successiva lett. c), è stato modificato il primo comma dell’art. 51 del T.U.L.P.S., previa sostituzione delle parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” con le parole: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”. Pertanto, le licenze per la minuta vendita di materie esplodenti rilasciate a far data dall’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale.

Giova, da ultimo, precisare che le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del decreto legge in esame – sia con validità ricadente nella generale previsione dell’art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa validità prevista dalla normativa vigente, come sopra evidenziato – mantengono la rispettiva validità individuata dalla previgente normativa e, pertanto, solo al loro eventuale rinnovo potranno applicarsi le nuove, suindicate previsioni.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.

Il DIRETTORE DELL’UFFICIO – Tomao

http://www.vigilanzaprivataonline.com/riforma-tulps/63-riforma-tulps/514-vigilanza-privata-e-dl-semplificazioni-i-chiarimenti-del-mininterno.html

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