Sentenza TAR Lombardia 3: ANIVP sottolinea le lacune del DM 269/2010

News Vigilanza

13.01.2012

Sentenza TAR Lombardia 3: ANIVP sottolinea le lacune del DM 269/2010

phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpgIl Presidente ANIVP, Andrea Menegazzi, dubita sulle possibilità che il Consiglio di Stato possa riformare la sentenza del TAR Lombardia per un aspetto formale, derivante dal fatto che il bando di gara era stato emesso prima dell’entrata in vigore del DM 269/2010; sul piano sostanziale, Menegazzi paventa che le lacune del DM 269/2010 potrebbero rendere inutile il ricorso al Consiglio di Stato. Qui di seguito le risposte del Presidente Menegazzi.

Il TAR della Lombardia ha rigettato, il 30 dicembre scorso, il ricorso presentato dalle associazioni contro il Comune di Milano per l’annullamento del bando di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza del Palazzo di Giustizia e degli altri uffici giudiziari di Milano. Qual è la posizione della vostra associazione?
Il giudicato dei Tar è sempre particolarmente ondivago, non è detto che analoga questione portata al giudicato di altro Tribunale Amministrativo non avrebbe trovato diversa è più corretta soluzione.

Non dimentichiamoci inoltre che i Tar negli ultimi anni hanno avuto sempre una visione molto liberista, tesa a favorire la più ampia concorrenza possibile risultando pertanto “allergici” a qualsiasi forma di riserva a favore di determinate categorie anche laddove vi è una chiara logica.

Infine e seppur per pochi giorni, il DM 269/2010 non era ancora entrato in vigore e pertanto il Tribunale, come cita nella sentenza, non ha formalmente potuto tenerne conto.

Resta la preoccupazione della visione di fondo che ha permeato l’attuale giudicato, sostanzialmente negativa alla logica che ha ispirato la riforma normativa del nostro settore.

Ritiene che la sentenza possa mettere in discussione uno dei punti più importanti del decreto 269 del primo dicembre 2010?
E’ tutto da vedere. Come dicevo prima l’attuale sentenza interviene senza potersi appoggiare formalmente al DM 269/2010. E temo che questo aspetto debba tecnicamente far riflettere sull’opportunità di impugnare al Consiglio di Stato la sentenza. Difatti se il Consiglio di Stato nel valutare un eventuale ricorso non può tener conto dell’intervenuto DM, tanto vale non fare opposizione. In caso contrario la valutazione può cambiare perché, non dimentichiamoci, il Consiglio di Stato ha fornito parere favorevole e preventivo al DM 269/2010.

Credo piuttosto che tutta la vicenda debba far riflettere sul fatto che alcuni punti dell’attuale impianto normativo, e specificatamente i punti del DM e del riformato Reg. Esec. TULPS che affidano alla vigilanza delle guardie giurate determinati beni, non sono abbastanza forti e chiari, o meglio, non sono forti e chiari come chiedevano le associazioni datoriali al Ministero dell’Interno.

A nostro giudizio ne consegue che se l’impianto non regge per tali aspetti deve essere rafforzato o rischia di diventare solo un coacervo di oneri per il settore senza alcuna tutela di merito.

a cura di Monica Bertolo

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Sentenza TAR Lombardia 3: ANIVP sottolinea le lacune del DM 269/2010ultima modifica: 2012-01-14T12:00:00+01:00da sagittario290