TAR Campania: no guardie, sì portieri all’ospedale di Caserta

Sentenze

27.07.2011

TAR Campania: no guardie, sì portieri all’ospedale di Caserta

phpThumb_generated_thumbnail.jpegNel pieno della questione dell’inserimento o meno dei portieri nel CCNL delle Guardie Giurate, arriva la sentenza del TAR Campania del 25 luglio 2011 che sancisce la non riconducibilità del servizio di portineria dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta all’ambito della Vigilanza Privata disciplinata dal TULPS, “risolvendosi in compiti di mera sorveglianza e custodia che potrebbero essere espletati anche da personale della stazione appaltante o da un soggetto privato all’uopo selezionato”.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 25 luglio 2011 n. 3990 – Pres. Piscitello, Est. Lotti – Istituto di Vigilanza Privata Coop. Terra di Lavoro a r.l. ed Istituto di Vigilanza Privata Soc. Coop. Lavoro e Giustizia a r.l. (Avv. Laurenza) c. Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano (Avv. Migliore) – (respinge).

Contratti della P.A. – Gara – Bando – Per l’affidamento del servizio di portierato presso una azienda ospedaliera – Clausola che riserva la partecipazione alle imprese che espletano attività di portierato, e che esclude le imprese di vigilanza privata attiva mediante guardie armate – Legittimità – Ragioni.

Legittimamente – e non già in violazione della riserva ex lege, discendente dall’art. 256 bis del r.d. n. 635 del 1940 e dall’allegato d) del d.m. n. 269 del 2010, che attribuirebbe esclusivamente alle guardie private giurate l’attività di custodia delle aziende ospedaliere – una Azienda Ospedaliera indice una gara di appalto, riservata alle imprese espletanti l’attività di portierato, per l’affidamento, per tre anni, del servizio di portierato di una parte dell’area ospedaliera; infatti, il servizio di portineria non è riconducibile all’ambito della vigilanza privata attiva, disciplinata dagli artt. 133 e ss. del r.d. n. 773 del 1931 ed affidata all’esclusiva competenza delle guardie armate, risolvendosi in compiti di mera sorveglianza e custodia che potrebbero essere espletati anche da personale della stazione appaltante o da un soggetto privato all’uopo selezionato (1).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 febbraio 2007 n. 610; Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2007 n. 14; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 20 aprile 2011 n. 2240.

Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna, che, in altri termini, nulla esclude che, ai fini della migliore conduzione e gestione di una struttura ospedaliera, l’amministrazione sanitaria possa avvalersi sia di servizi di vigilanza armata a mezzo di guardie giurate, per sopperire alle imprescindibili esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, sia di semplici servizi di portierato per assicurare l’espletamento di compiti di sorveglianza, di regolazione dell’accesso al pubblico, di attivazione e controllo degli impianti di sicurezza nonché di salvaguardia dell’integrità dei beni, tipici dei mansionari del personale avente funzioni di portiere.

N. 03990/2011 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3640 del 2011, proposto da:

Istituto di Vigilanza Privata Coop. Terra di Lavoro a r.l. ed Istituto di Vigilanza Privata Soc. Coop. Lavoro e Giustizia a r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Eliseo Laurenza, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Umberto I n. 23 (studio legale LDS);

contro

Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Migliore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Duomo n. 133;

per l’annullamento

a) dell’avviso di gara, del bando di gara e del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di portierato di parte dell’area ospedaliera – durata triennale, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 59 del 20 maggio 2011;

b) della delibera n. 143 del 4 maggio 2011 dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, che ha autorizzato la gara;

c) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. Con il gravame in trattazione parte ricorrente, nell’impugnare gli atti in epigrafe indicati, contesta essenzialmente la scelta della stazione appaltante di indire una gara riservata alle imprese espletanti l’attività di portierato, in violazione della riserva ex lege, discendente dall’art. 256 bis del r.d. n. 635/1940 e dall’allegato D del d.m. n. 269/2010, che attribuirebbe, a suo dire, esclusivamente alle guardie private giurate l’attività di custodia delle aziende ospedaliere.

1.1 Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalla difesa aziendale, in quanto il ricorso si presenta infondato nel merito, fermo restando, contrariamente a quanto sostenuto da tale difesa, che deve essere affermata la competenza di questo Tribunale, non essendo impugnati nel caso specifico provvedimenti emessi dal commissario delegato nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, devoluti alla competenza funzionale del TAR Lazio – Roma.

2. Al riguardo, giova osservare che l’art. 256 bis cit. prevede che rientrano nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, le attività di vigilanza concernenti la vigilanza presso infrastrutture del settore strategico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, e presso ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale – a cui sono assimilabili, in forza del menzionato allegato D, le aziende o i presidi ospedalieri e/o sanitari.

Ciò non esclude tuttavia che, nella valutazione discrezionale della stazione appaltante sulle esigenze connesse alla gestione e conduzione di una struttura ospedaliera, emerga la necessità di garantire, oltre all’attività di vigilanza in senso proprio, anche lo svolgimento di un servizio di portierato a mezzo di personale non armato.

Infatti, il servizio di portineria non è riconducibile all’ambito della vigilanza privata attiva, disciplinata dagli artt. 133 e ss. del r.d. n. 773/1931 ed affidata all’esclusiva competenza delle guardie armate, risolvendosi in compiti di mera sorveglianza e custodia che potrebbero essere espletati anche da personale della stazione appaltante o da un soggetto privato all’uopo selezionato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 febbraio 2007 n. 610; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2007 n. 14; TAR Campania Napoli, Sez. I, 20 aprile 2011 n. 2240).

Né appare significativa una parziale sovrapposizione di competenze tra personale di vigilanza e personale di portineria relativamente ad incombenze marginali che costituiscono un naturale corollario delle rispettive funzioni tipiche, con particolare riguardo, quanto al caso di specie, alla custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico (allegato D cit.).

2.1 In altri termini, nulla esclude che, ai fini della migliore conduzione e gestione di una struttura ospedaliera, l’amministrazione sanitaria possa avvalersi sia di servizi di vigilanza armata a mezzo di guardie giurate, per sopperire alle imprescindibili esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, sia di semplici servizi di portierato per assicurare l’espletamento di compiti di sorveglianza, di regolazione dell’accesso al pubblico, di attivazione e controllo degli impianti di sicurezza nonché di salvaguardia dell’integrità dei beni, tipici dei mansionari del personale avente funzioni di portiere.

In conclusione, la tesi attorea che tutte le attività di custodia delle aziende ospedaliere sarebbero istituzionalmente riservate alle guardie particolari giurate non riesce a trovare valido appiglio giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi corretta l’indizione, da parte della resistente azienda ospedaliera, della gara per l’affidamento del servizio di portierato.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto per infondatezza, mentre sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della relativa novità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/07/2011

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TAR Campania: no guardie, sì portieri all’ospedale di Casertaultima modifica: 2011-07-28T12:00:00+02:00da sagittario290

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