Giustizia
Mercoledì, 25 Maggio 2011 10: :22
CASSAZIONE: DANNO MORALE E’ 1/4 DI QUELLO BIOLOGICO
Con la sentenza n.10743 del 16 maggio scorso, la corte di cassazione ha riconosciuto come legittimo il risarcimento dell’incidente sul lavoro, per danno morale, nell’ammontare di un quarto rispetto a quello biologico. La sentenza arriva in seguito alla causa mossa da una guardia giurata alla propria società, cui aveva chiesto un risarcimento per essere stato ferito al termine del proprio servizio lavorativo, nei pressi dell’istituto di fisica nucleare dell’Università di Catania.
Quanto stabilito dalla corte, però, contraddice l’articolo 1 della carta di Nizza contenuta nel trattato Ue di Lisbona, che afferma in modo esplicito che il valore dell’integrità morale non possa essere determinata come una “quota minore proporzionale al danno alla salute”.
È stata così smentita la tesi della compagnia assicurativa, che proponeva l’uguaglianza tra danno biologico e morale. I giudici hanno invece preferito mantenere distinte le conseguenze subite, e il danno biologico è stato considerato semplicemente come riferimento per determinare, dal punto di vista della quantità percentuale, quello morale. Gli ermellini si richiamano ad altre precedenti sentenze per sostenere la correttezza di quanto stabilito. Tra queste, la n. 702 del 19 gennaio 2010, terza sezione civile, in cui si afferma che “la liquidazione del danno morale (…) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravita’ del fatto e risarcire la persona delle sofferenze subite; peraltro nulla vieta che sia liquidato in proporzione al danno biologico.”
Le motivazioni, però, sembrano non tener conto del fatto che l’Italia abbia recepito, con la legge 190 del 2008, l’iniquità del della liquidazione “pro quota”dell’infortunio del lavoro, sancita, come detto, dal Trattato di Lisbona. La corte spiega però che quanto deciso è legittimato dove il giudice di merito debba tener conto della peculiarità e singolarità del caso concreto, allo scopo di una necessaria personalizzazione del danno subito.
Nel caso specifico, il lavoratore era infatti stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla fine del proprio turno di lavoro: “la condotta posta in essere (…) si era concretizzata nel fatto che, per ragioni del tutto estranee al servizio aveva lasciato la propria postazione di lavoro, soffermandosi a discutere con l’altra guardia giurata, determinando cosi il venir meno di quel vincolo di occasionale lavorativa, che costituisce condizione imprescindibile per la responsabilità datoriale (…)”.
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