Grottella, una strage senza risarcimento

Cronaca

03 dicembre 2010

IL CASO

Grottella, una strage senza risarcimento
La decisione choc del Consiglio di Stato

Ai familiari dei tre vigilantes ammazzati brutalmente a Copertino é stato negato il fondo per le vittime di mafia

grottella_a--190x130.jpgBRINDISI – Il Consiglio di Stato ha deciso: per le famiglie di Raffaele Arnesano, Rodolfo Patera e Luigi Pulli, guardie giurate della Velialpol massacrate dai Kalashnikov di Vito Di Emidio e Marcello Ladu in contrada Grottella, accanto al loro furgone blindato schiantato da una carica esplosiva, non ci sarà accesso al fondo speciale per le vittime della mafia. Perché nelle sentenze su quella strage non è stata ravvisata la sussistenza di reati riconducibili all’articolo 416 bis, ma solo la semplice associazione per delinquere. Non importa che il killer e collaboratore di giustizia brindisino sia stato condannato a tre anni nel 1995 per appartenenza alla Scu, e non importa che abbia ammesso che parte di quel miliardo e 800 milioni di lire rapinato il 6 dicembre del 1999 nell’imboscata nei pressi di Copertino era destinato al sostegno di alcuni detenuti della stessa Sacra corona unita.

Perché nelle delibere del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso si rilevava che «la condanna degli imputati, che hanno agito in concorso, è stata pronunciata per reati diversi da quelli indicati nell’art 4, comma 1, della legge 512/99, atteso che essa non è riferita né all’art 416 bis c.p. (lett. A), bensì al reato di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p., né a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art 416 bis (lett. b), o commessi per agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso (lett. c)». Inoltre, «la speciale aggravante dl cui all’art. 7 del decreto legge 13.5.1991, numero 152, convertito nella legge 12.7.1991 numero 203, ancorché oggetto di contestazione suppletiva per uno degli imputati (Di Emidio Vito) è stata espressamente esclusa nel dispositivo della citata sentenza in ragione dell’accertata tipologia extramafiosa del reati oggetto del procedimento penale e della esclusione di ogni finalità agevolativa di sodalizi di tipo mafioso». Quindi, accoglimento del ricorso dell’Avvocatura dello Stato avverso la sentenza del Tar di Lecce del 12 gennaio 2005, in cui al contrario le circostanze riguardanti Di Emidio furono valutate in maniera del tutto opposta, stabilendo che «l’autorità amministrativa, sebbene al limitato fine di stabilire l’accesso a provvidenze, come nella specie, ben possa fornire una diversa qualificazione giuridica a fatti dotati di rilevanza penale, purché essa si attenga al riconoscimento che quei fatti si sono verificati , secondo quanto previsto dall’articolo 654 del codice di procedura civile».

grottella_b--180x140.jpg«La sentenza del Consiglio di Stato non ci sorprende, ed erano preparati a ciò anche i nostri clienti. Almeno da tre anni, da quando cioè lo stesso Consiglio di Stato annullò la sospensiva delle delibere disposta dal Tar di Lecce», dice l’avvocato Domenico Ennio Cioffi, che ha collaborato col padre Ennio Cioffi e con l’avvocato Gaetano Gorgoni in questa vicenda giudiziaria. Ed ora? «Non si può fare nulla. E’ come per i giudizi sui casi di malattie da uranio impoverito. Gli ammalati e i morti sono lì, ma le norme non li vedono». Per i tre vigilantes il 23 febbraio 2002 fu consegnata ai congiunti la medaglia d’oro alla memoria concessa dal Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi. Però la porta per il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, istituito con la legge 512 del 1999, è rimasta sbarrata.

Marcello Orlandini

Grottella, una strage senza risarcimentoultima modifica: 2010-12-04T11:30:00+01:00da sagittario290