Circolare
Martedì 21 Settembre 2010 15:40
Lavoro notturno: la tassazione al 10% secondo l’EBINVIP
Scritto da Ilaria Garaffoni
L’ E.bi.n.vi.p. , Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata, ha formulato una circolare (clicca qui per vedere il testo integrale) per usufruire del regime di tassazione agevolata introdotto dal decreto legge n. 93/2008 e oggetto di un recente chiarimento da parte della Agenzia delle Entrate. Questo il testo della circolare:“In presenza di specifica richiesta del dipendente, gli Istituti di Vigilanza dovranno comunicare allo stesso gli importi percepiti. L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa.
1. L’art. 2 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008, ha introdotto per il secondo semestre del 2008, un’imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 (art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e 2010 (art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività).
2. L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e pertanto per un importo massimo di € 3.000,00 per l’anno 2008 e di € 6.000,00 per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore a € 30.000,00 lordi per il 2007, € 35.000,00 lordi nell’anno 2008, € 35.000,00 lordi per il 2009).
Ciò premesso, ci corre obbligo rilevare che, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 59/E del 22 ottobre 2008 – punto 6 – richiamate a pag. 3 della Circolare n. 83/E del 17 agosto 2010, per il 2008 rientrano nel regime di tassazione agevolata non solo le somme percepite per straordinario e banca ore ma anche quelle relative al lavoro notturno per il sol fatto che il lavoro notturno (che nel nostro settore è considerato “normale” come previsto dal contratto nazionale di lavoro) viene svolto a turni. I chiarimenti resi nella risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, alla luce dei pareri forniti dalla circolare congiunta della stessa Agenzia e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008, consentono, a nostro parere, di fornire per l’anno 2008 le seguenti indicazioni.
Straordinario
L’agevolazione si applica alle somme complessivamente erogate a questo titolo (comprensive di retribuzione e maggiorazione).
Banca ore
L’agevolazione si applica alle somme complessivamente erogate (retribuzione e maggiorazione) per le ore non recuperate con permessi comprensivi, ed alle somme erogate solo a titolo di maggiorazione per le ore recuperate con permessi compensativi.
Lavoro notturno
L’agevolazione connessa al lavoro notturno ha costituito e costituisce uno dei principali problemi interpretativi. Comunque, viste le fornite indicazioni di cui sopra, si ritiene che l’agevolazione si applichi anche al lavoro svolto nel periodo notturno come definito dalle norme di legge e/o di contratto (retribuzione ed indennità).
Da ultimo, facciamo presente che i dati riferiti all’anno 2008 dovranno essere forniti ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 settembre 2010.
Relativamente all’anno 2009, riteniamo di rimandare eventuali ulteriori chiarimenti ad una successiva comunicazione, considerato che le disposizioni normative sono in continua evoluzione.
Per l’anno 2010 il conguaglio dovrà essere effettuato direttamente dal datore di lavoro”.