Ente Bilaterale Nazionale della vigilanza privata: piovono mazzate

Consiglio di Stato

Venerdì 24 Settembre 2010 12:25

Ente Bilaterale Nazionale della vigilanza privata: piovono mazzate

Scritto da Ilaria Garaffon

tempesta.jpgROMA – In E.BI.N.VI.P. tira aria di tempesta. Una decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI, sentenza del 15 settembre 2010) mette infatti in discussione il potere certificatorio dell’Ente Bilaterale Nazionale della vigilanza privata relativo “all’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale delle guardie particolari giurate e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, anche del personale comunque dipendente”. In particolare si contesta la capacità dell’E.BI.N.VI.P. di produrre la certificazione prevista dal DPR 4 agosto 2008, n.153, art. 4 (… “Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonchè la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente”).

Per il Consiglio di Stato, infatti, “l’ente bilaterale è un organismo di diritto privato in cui concorrono solo soggetti privati quali le associazioni dei lavoratori e quelle datoriali; accordare a tale ente privato un potere di certificazione quale quello di rilevanza pubblicistica di cui qui si discute (in quanto finalizzato al rilascio di una licenza di P.S. o alla sua conservazione) vuol dire trasferire ad esso potestà pubblicistiche direttamente incidenti, almeno potenzialmente, sulla stessa attività e persino sull’esistenza dell’impresa. Per sua natura, una siffatta attività di verifica e certificazione del rispetto della contrattazione di settore ben può, quindi, essere svolta, dai predetti soggetti pubblici o (sulla base di idonea disciplina normativa) da organismi, comunque, in posizione di terzietà, mentre le varie associazioni sindacali presenti in E.BI.N.VI.P. potrebbero, invero (tanto più in assenza di puntuali prescrizioni normative di carattere operativo volte ad assicurare la piena neutralità dell’azione certificatoria), almeno potenzialmente, essere indotte a tenere comportamenti non uniformi tra istituti di vigilanza aderenti ad organizzazioni sindacali datoriali presenti nell’ente ed istituti non aderenti ad alcuna di dette associazioni; eventualità, questa, in grado di incidere, di per sé, sui principi di libertà sindacale, oltre che su quelli della libertà dell’iniziativa economica, in quanto suscettiva di indurre ad aderire alle organizzazioni anzidette per non correre alcuna alea discriminatoria; ciò, inoltre, può costituire, per le stesse ragioni, come rilevato dal Tribunale amministrativo regionale, violazione dei principi comunitari della libertà di concorrenza e del diritto di stabilimento, dal momento che appare potenzialmente in grado di determinare una disparità di trattamento sia a livello di imprese italiane che di imprese di provenienza comunitaria, imponendo loro di avvalersi dei servizi di E.BI.N.VI.P. e, cioè, di un apparato privatistico di fonte sindacale al quale le imprese interessate potrebbero non avere interesse alcuno ad aderire, né a chiederne i servizi (potendo, tra l’altro, in ipotesi, anche aderire ad associazioni in conflitto di interessi con quelle aderenti ad E.BI.N.VI.P.), anche in relazione agli oneri che tale certificazione potrebbe richiedere, mentre la possibilità di avvalersi, come detto, di altri organi pubblici competenti (ispettorato del lavoro, questore, enti previdenziali) è in grado di sopperire all’esigenza di assicurare, attraverso la relativa attività istituzionale, il pieno rispetto della normativa di settore. Si aggiunga anche, riguardo ai predetti, su accennati oneri, che l’attività certificativa ha, comunque, un prezzo, lo stesso ente appellante non contestando, invero, l’assunto delle originarie ricorrenti secondo cui l’attività stessa deve sottostare ai versamenti di cui agli artt. 7 e 8 del vigente contratto collettivo (in particolare, al contributo di assistenza contrattuale); ciò che, per un’impresa non aderente, verrebbe a costituire una sorta di prestazione imposta, neppure direttamente collegata – nel suo ammontare, e in assenza di differenti indicazioni – all’episodica attività di certificazione in concreto richiesta. In definitiva, deve ritenersi che l’attività di certificazione in questione, in quanto rilevante ai fini della conservazione del titolo abilitativo prefettizio, costituisce attività di natura tipicamente pubblicistica, con la conseguenza che la sua rimessione ad un organismo privatistico potrebbe trovare legittimazione, a tutto concedere, solo in una norma di rango primario, nel caso in esame, inesistente (una siffatta potestà non essendo stata delegata, nella specie, al Governo); o, al più, a livello di spontanea accettazione della disciplina in questione da parte degli istituti di vigilanza interessati, ancorché non facenti capo ad associazioni datoriali presenti nell’E.BI.N.VI.P”.

Sembra in sintesi di capire che il D.P.R. 4/8/2008 n.153 non valga più abbastanza per conferire un potere certificatorio ad un ente essenzialmente privato come l’E.BI.N.VI.P. Una storia già sentita: il tira e molla su questi temi (come pure sul valore erga omnes della contrattazione collettiva nazionale) è aperto da tempo. Attendiamo commenti.

Ente Bilaterale Nazionale della vigilanza privata: piovono mazzateultima modifica: 2010-09-25T12:00:00+02:00da sagittario290