Lo Statuto delimita i controlli in azienda

Norme & Tributi

29 agosto 2010

Lo Statuto delimita i controlli in azienda

Franco Toffoletto

libro_aperto.jpgDissidio latente. Il potere di controllo del datore di lavoro e gli interessi a esso sottesi – si pensi all’esatto adempimento della prestazione lavorativa o alla tutela del patrimonio aziendale – possono contrastare con i valori primari di libertà e dignità della persona, con il diritto alla tutela della sfera privata (articolo 13 della Costituzione), di cui è titolare il lavoratore. Gli articoli 2 e 3 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) disciplinano la materia tentando di bilanciare gli interessi in gioco e stabilendo limiti ben precisi.

Lo Statuto regolamenta i controlli che risultano funzionali alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio aziendale. L’articolo 2 stabilisce che il datore di lavoro può utilizzare guardie giurate solo per ragioni di tutela del patrimonio aziendale, precisando che a queste non è consentito contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli attinenti alla tutela del patrimonio stesso. Il datore di lavoro non può adibire le guardie giurate al controllo dell’attività lavorativa. Non solo: l’accesso all’interno dei locali in cui essa si svolge è consentito solo in via eccezionale.

L’articolo 3 ha, invece, come finalità quella di regolamentare il controllo dell’attività lavorativa. In tal caso, la disposizione prevede due requisiti: i lavoratori devono sapere da chi e con quali modalità sono controllati e quindi a essi vanno comunicati in via preventiva i nominativi e le specifiche mansioni dei controllori; i soggetti addetti a svolgere l’attività di vigilanza non possono essere guardie giurate. Va osservato che il controllo è sul corretto adempimento da parte dei dipendenti delle direttive impartite dal datore per l’esecuzione del lavoro. Ne consegue che il personale di vigilanza ha un accesso illimitato nei locali in cui si svolge l’attività lavorativa.

Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha più volte affermato che gli articoli 2 e 3 dello Statuto non hanno fatto venir meno il potere dell’imprenditore, a norma degli articoli 2086 e 2104 del Codice civile, di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti. Ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la posizione particolare di colui che l’effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all’articolo 4 della stessa legge, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente.

L’articolo 3, non richiamando l’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori, non prevede alcuna sanzione penale. Tuttavia dall’illegittimità del controllo deriva la nullità dell’atto in cui si realizza l’esercizio del potere di vigilanza e la conseguente illegittimità dell’eventuale provvedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia adottato sulla base delle risultanze del controllo vietato.

Infine, l’articolo 6 della medesima legge vieta di effettuare delle visite di controllo sulla persona del lavoratore a meno che tali verifiche non risultino indispensabili per tutelare il patrimonio aziendale «in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime e dei prodotti». Queste ispezioni dovranno essere concordate con le rappresentanze sindacali aziendali o con l’ispettorato del lavoro e svolgersi all’uscita dei luoghi di lavoro attraverso l’impiego di strumenti di selezione automatica riferiti alla totalità o, comunque, a un gruppo di lavoratori.

Istruzioni per l’uso
IL POTERE LIMITATO DEI DATORI

Cosa dice lo Statuto

Secondo l’articolo 2 il datore di lavoro può utilizzare guardie giurate ma solo per effettuare controlli sul patrimonio aziendale. Questo personale non può dunque essere adibito al controllo dell’attività lavorativa. Se queste regole non vengono osservate scatta la sanzione amministrativa per la guardia giurata: dalla sospensione dal servizio alla revoca della licenza

In base all’articolo 3 i lavoratori devono sapere da chi e con quali modalità sono controllati. Chi svolge l’attività di vigilanza non può essere una guardia giurata

La Cassazione chiarisce

La Suprema Corte ha più volte sottolineato che gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori non hanno fatto venir meno il potere dell’imprenditore (articolo 2104 e 2086 del Codice civile) di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica (che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti), l’adempimento da parte dei lavoratori delle prestazioni a cui sono tenuti. Il controllo, va ricordato, può avvenire anche in maniera occulta

La giurisprudenza

Controllo di un armadio dato in dotazione ai dipendenti: non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 dello statuto dei Lavoratori che vieta le visite personali di controllo sui dipendenti, in quanto i tratta di un controllo su oggetti di proprietà aziendale e non personale (Pretura di Milano, 11 maggio 1997)

L’ispezione eseguita dal datore di lavoro sulla borsa personale del lavoratore per essersi illecitamente appropriato di beni dell’azienda (Cassazione, 10 febbraio 1988, n. 1461)

Il pedinamento di un dipendente ad opera di un altro dipendente (nella specie del suo superiore gerarchico) al percorso per le successive richieste di rimborso (Cassazione 10 luglio 2009, n. 16196)

Gli approfondimenti

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34 euro

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Le strategie
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IL VOLUME CON IL SOFTWARE
LA GUIDA PRATICA

Guida e software registro di controllo delle attrezzature di lavoro – G. Guerriero
Una guida con software per i datori di lavoro
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Lo Statuto delimita i controlli in aziendaultima modifica: 2010-08-30T12:00:00+02:00da sagittario290