Mancato uso del giubbotto antiproiettile in dotazione

Diritto e Fisco

pubblicato il : 01/12/2009

Mancato uso del giubbotto antiproiettile in dotazione

cassazione.jpgLa Corte di Cassazione, con la Sentenza  del 3 luglio 2008 n. 18376, afferma che il datore di lavoro è tenuto a far rispettare le misure di sicurezza da parte dei lavoratori, dei quali deve controllare con adeguata continuità l’effettiva collaborazione nell’adozione delle misure di sicurezza richieste dal contesto lavorativo.

Infatti, nella fattispecie una guardia giurata, regolarmente dotata dall’Istituto di Vigilanza, alle cui dipendenze prestava servizio, di giubbotto antiproiettile, non indossava l’indumento protettivo nello svolgimento delle mansioni, restando gravemente ferito durante una rapina.

La Corte, nel caso di specie, esclude che il mero affidamento del giubbotto antiproiettile al dipendente costituisse piena osservanza delle misure necessarie alla tutela del lavoratore. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto eseguire il necessario controllo circa l’effettiva collaborazione del dipendente nell’adozione della particolare misura di sicurezza costituita dall’indumento protettivo, controllo che, secondo la Corte, va effettuato con adeguata continuità.

Emiliana Matrone

– Cass_Sez_Lav_18376_2008.pdf

 

– SUNTO SENTENZA –

Responsabilita’ del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro

Cassazione Sezione Lavoro n. 18376 del 3 luglio 2008, Pres. Senese, Rel. Cuoco

Rapporto di lavoro – mancato uso del giubbotto antiproiettile – responsabilita’ dell’azienda per mancato controllo

B.T. dipendente dell’Istituto di Vigilanza Privata “[…]” con mansioni di guardia giurata, recandosi in ferie, nell’agosto del 1992, ha riconsegnato all’azienda il giubbotto antiproiettile che gli era stato assegnato.

Al rientro dalle ferie non ha richiesto l’indumento e pertanto ha ripreso il lavoro senza indossarlo, nonostante che il 24 agosto egli sia stato invitato dal suo superiore a farlo.

Il 25 agosto del 1992, mentre era sprovvisto di giubbotto, è stato coinvolto, durante lo svolgimento delle sue mansioni, in una rapina nel corso della quale è stato gravemente ferito, rimanendo paraplegico con invalidità al 100%.

Egli ha chiesto al Pretore di Napoli di condannare l’azienda al risarcimento del danno per non averlo munito del giubbotto antiproiettile.

L’azienda si è difesa sostenendo di non avere responsabilità per quanto accaduto al lavoratore, in quanto egli aveva omesso di riprendere il giubbotto antiproiettile al ritorno dalle ferie.

Il Tribunale di Napoli, succeduto al Pretore, ha rigettato la domanda di risarcimento, in quanto ha escluso la configurabilità di una responsabilità dell’azienda.

Questa decisione è stata parzialmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli che ha ravvisato la responsabilità della società per aver contribuito alla determinazione dell’evento, nella misura del 60%.

La Corte di Napoli ha affermato che il comportamento colposo del lavoratore esclude la responsabilità dell’azienda soltanto quando è abnorme, il che non era ravvisabile nel caso in esame. L’Istituto di Vigilanza ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

L’azienda – ha osservato la Corte – è tenuta a far sì che vengano rispettate le misure di sicurezza; la necessità che il datore di lavoro controlli l’effettiva collaborazione del dipendente nella adozione della particolare misura di sicurezza del giubbotto esclude, che, nel caso in esame, il mero affidamento dell’indumento al dipendente costituisse piena osservanza delle misure necessarie alla tutela del lavoratore. Ciò è a dirsi – ha aggiunto la Corte – anche per la necessità che il controllo sia effettuato con adeguata continuità.

Questa necessità non consente di ritenere che l’accertamento effettuato il 24 agosto 1992 (il lavoratore non indossava il giubbotto e fu invitato ad indossarlo) fosse sufficiente ad escludere la responsabilità aziendale per l’evento verificatosi il giorno successivo.

L’accertata mancanza di collaborazione nell’adozione nella misura di sicurezza – ha osservato la Corte – costituiva nuova ragione per accertare a breve termine se il lavoratore avesse adempiuto al suo dovere; e l’osservazione della Corte di Napoli, per cui l’accertato inadempimento del dipendente intensificava la necessità d’un (pur contingente) controllo da parte dell’azienda, appare esente da errori logici e giuridici.

 

Mancato uso del giubbotto antiproiettile in dotazioneultima modifica: 2009-12-02T12:00:00+01:00da sagittario290