Cassette di sicurezza: il furto dei beni custoditi non è un caso fortuito.


I TUOI DIRITTI

NEWS

Responsabilità Sicurezza

16/12/2009

Cassette di sicurezza: il furto dei beni custoditi non è un caso fortuito. Ne risponde la banca

cassette_di_sicurezza_1_1.jpgChe succede se le cose custodite nella cassetta di sicurezza vengono sottratte in seguito a un furto? Ne risponde la banca. Perché la sottrazione dei beni custoditi nel caveau non può considerarsi caso fortuito: si tratta, infatti, di un evento prevedibile. E l’istituto bancario è il responsabile dell’accaduto e si libera solo quando fornisce la prova del fortuito. È quanto emerge dalla sentenza 23412/09 emessa dalla prima sezione civile della Cassazione.

Il caso

E’ stato respinto il ricorso di un istituto finanziario che dovrà ora risarcire a due clienti i danni subiti in seguito al furto del contenuto di una cassetta di sicurezza di cui erano locatori. Chiaro il monito lanciato dagli ermellini: è il debitore che per liberarsi dalla responsabilità ha l’onere di dimostrare che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile. La valutazione della prova liberatoria dell’istituto bancario spetta al giudice del merito e non è suscettibile di controllo in sede di legittimità quando sorretta da una motivazione adeguata e non illogica. L’istituto finanziario non solo non ha fornito alcuna dimostrazione liberatoria, ma esistono le prove delle gravi carenze del sistema antifurto nei locali della banca: niente guardie giurate, telecamere o metaldetector e nessun congegno di apertura a tempo del caveau. Le cassette furono aperte dai rapinatori senza particolari difficoltà perché non era inserito il sistema di allarme collegato alla questura. La Banca cerca invano di evitare la spesa di quasi 330 milioni di vecchie lire per il risarcimento ai clienti. E sostiene la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2736 n. 2 del codice civile (Del giuramento). La norma stabilisce che, nei casi in cui la domanda o le eccezioni non risultano pienamente provate, pur non essendo del tutto sfornite di prova, il giudice può deferire a una delle parti il giuramento suppletorio, al fine di decidere la causa. Ma la valutazione sull’opportunità di deferire il giuramento suppletorio, ricorrendo i presupposti di legge – puntualizza il “Palazzaccio” – è discrezionale: viene ammesso soltanto il successivo controllo sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2736 n. 2 Cc per l’esperibilità del mezzo. Ma l’esame concreto della semiplena probatio spetta comunque al giudice del merito.

Cassette di sicurezza: il furto dei beni custoditi non è un caso fortuito.ultima modifica: 2009-12-17T11:00:00+01:00da sagittario290