Potranno organizzare servizi sussidiari di vigilanza delle strutture


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Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico

09/11/2009

Potranno organizzare servizi sussidiari di vigilanza delle strutture

Porti, ferrovie, terminal: con i servizi di polizia privata piu’ sicurezza per i gestori

441271484.jpgCon il regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto.

Restano esclusi dall’applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Nell’ambito delle strutture indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

  • a) servizi di vigilanza dei beni di proprieta’ o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo;
  • b) servizi di videosorveglianza e teleallarme;
  • c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;
  • d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;
  • e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering;
  • f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);
  • g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta – navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. – ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;
  • h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza – bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. – ed eventuali situazioni di criticita’;
  • i) controllo delle autorizzazioni – tesserini portuali, badge, titoli di viaggio – che consentono l’accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessita’ di accedere a tali aree;
  • j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie, dalle societa’ dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Nell’ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o societa’ di gestione portuale, le societa’ ferroviarie e le societa’ dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

  • a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l’utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l’utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unita’ cinofile;
  • b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso;
  • c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti;
  • d) controllo dei veicoli all’imbarco;
  • e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci.

I servizi sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialita’ delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potesta’.

Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all’esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attivita’ di polizia ferroviaria e della navigazione.

Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all’osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a:

  • a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie;
  • b) nelle attivita’ di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza;
  • c) nelle attivita’ di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell’autorita’ di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne.

La durata di tali corsi e’ commisurata alle mansioni alle quali l’addetto alla sicurezza sara’ adibito.

(Decreto Ministero interno 15/09/2009, n. 154, G.U. 05/11/2009, n. 258)
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