Modifiche al Testo Unico Sulla Sicurezza

By admin at 20 aprile, 2009, 4:10 pm

Modifiche al Testo Unico Sulla Sicurezza

Libertà di mercato, qualche considerazione sulla deresponsabilizzazione

Ultimamente abbiamo raccolto una serie di considerazioni espresseci da consulenti, legali, esponenti sindacali del mondo bancario e della vigilanza, riguardo alle modifiche al testo unico sulla sicurezza ovvero il recente decreto legge (81/2008) pubblicato non molto tempo fa sulle pagine della rivista. Le modifiche che interverrano sembrerebbero tese a favorire una più vasta imprenditoria, sistema Italia, (siamo in permanente crisi e per qualcuno è giusto che le regole siano più permissive o permeabili) che non trova tutti d’accordo (ma è pur sempre una minoranza) avendo attivato all’interno delle proprie aziende processi qualitativi, di security e di safety – che altri hanno allegramente sempre speculato e disatteso – ed in effetti sono proprio questi soggetti che vengono ulteriormente penalizzati a favore di avventurieri che hanno ben poco da perdere e che nelle deregolamentazioni vi hanno sempre sguazzato; con questi soggetti si vuole riguadagnare quote di mercato (sistema Italia) carpite da paesi senza regole e minori costi.

Il 27 Marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che modifica il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Messo a punto dal Ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, il disegno di legge interviene su molti punti del Testo Unico, con contenuti che sembrano prefigurare, dopo mesi di mancate applicazioni di norme, di rinvii, di modifiche e di interventi di boicottaggio, gli intenti di una vera e propria rivoluzione.

Il testo rappresenta un buon lavoro di sistemazione e correzione di errori presenti nel D. Lgs. 81/2008, ma, allo stesso tempo, introduce corpose e rilevanti modifiche che sembrano svuotare e depotenziare parti rilevanti del Decreto.

Se da un lato è opportuno richiamare in primo luogo l’attenzione sull’uso mediatico che è stato fatto del tema della revisione e della riorganizzazione delle sanzioni penali e amministrative, dall’altro, accanto a obiettivi condivisibili, si può ravvisare nelle norme una chiara volontà di ridurre i diritti individuali e collettivi dei lavoratori lasciando mano libera e al contempo uno scarico di responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti e un ridimensionamento delle rappresentanze dei lavoratori (RSA/RSU e RLS), attraverso il depotenziamento dell’Art. 9 dello Statuto dei Lavoratori. Tutto ciò rappresenta un forte indebolimento della contrattazione a favore di una bilateralità da costruire alla quale sono assegnati compiti impropri.

La cosa più grave è che il testo del governo esclude, con un’interpretazione riduttiva, e sindacalmente inaccettabile, le Rappresentanze Sindacali (RSA o RSU) dalla possibilità di intervenire su materie che riteniamo di loro stretta competenza (carichi e ritmi di lavoro, turni) demandando queste funzioni ai soli RLS che, come sappiamo, non hanno ricevuto dalla legge alcun potere di negoziazione: immaginiamo cosa può voler dire nel Settore della Vigilanza, dove molta dell’operatività è strettamente connessa con la sicurezza del lavoratore, il fatto che il Sindacato non possa trattare questi aspetti. La speranza risiede nei controlli (a garanzia anche degli imprenditori seri) ma chi di speranza vive di speranza muore.

Ad una prima valutazione le norme introdotte dal Governo sembrano configurare possibili contrasti con tre fondamentali capisaldi del diritto: codice civile, codice penale e Statuto dei lavoratori (e qui il sindacato lamenta un forte attacco teso a ridimensionare il proprio, a volte prepotente, ruolo; per fortuna non siamo sindacalisti!).

Oltre a ciò va evidenziata la portata dirompente dell’art. 2/bis della bozza del decreto correttivo, con il quale si conferisce presunzione di conformità alle prescrizione previste dal decreto, attribuendole alle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università, e sottraendole quindi ai soggetti pubblici preposti, ISPESL, ASL, a vantaggio di privati, non prevedendo alcun sistema di controllo sull’operato di quest’ultimi.

E’ poi non rispettosa della gerarchia delle fonti del diritto e dei principi generali dell’ordinamento la disposizione dell’art.12, dove vincola l’attività degli organi di polizia giudiziaria, perché pubblici ufficiali, alle opinioni della commissione interpello: ad una prima occhiata sembrerebbe che questa norma sia anticostituzionale.

Molto grave è l’art 15 bis con il quale si dà un’interpretazione restrittiva sia del codice penale (“non impedire l’evento equivale a cagionarlo”), sia di quello civile (art.2087), introducendo limiti alla responsabilità omissiva dei datori di lavoro e dei dirigenti, per trasferirla verso gli altri soggetti (preposto, medico competente, lavoratore).
Per quanto riguarda il Codice Penale si opera un vero e proprio ribaltamento processuale: un conto è affermare che il datore di lavoro non può essere chiamato sempre a rispondere degli infortuni anche quando non ha colpa, un altro è esentarlo da responsabilità anche quando è in colpa, solo perchè con la sua concorrono altre responsabilità. Dobbiamo rilevare che questa posizione è molto simile a quella espressa da ABI con riferimento alla valutazione della responsabilità del rischio rapina.

Per quanto si riferisce al Codice Civile si interviene su un elemento cardine del diritto prevenzionistico, l’art.2087, in quanto verrebbe meno l’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure che, in relazione alla peculiarità del suo lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori. L’imprenditore rimane vincolato soltanto dalle norme in essere, ed è esonerato dal tener conto dell’adeguamento al progresso scientifico.

Inoltre vi è un ridimensionamento del ruolo della rappresentanza e della contrattazione di secondo livello, impedendo al Sindacato di intervenire sulle concrete condizioni di lavoro e sui fattori organizzativi del rischio.

Altra violazione grave è quella dell’art.5 dello Statuto dei Lavoratori, che riguarda l’autorizzazione a visite preassuntive.

Infine in relazione alla valutazione dei rischi, il Governo pospone ancora una volta e senza alcun termine certo l’entrata in vigore della valutazione dei rischi da stress lavoro correlato.

Farà piacere a tanti ma è preoccupante la riduzione dell’obbligo di redazione del DUVRI, collegando gli obblighi previsti in materia alla durata dei lavori e non alla loro pericolosità.

Dietro le parole d’ordine condivisibile della semplificazione e della drastica riduzione delle sanzioni, il messaggio che sembra trasparire dal documento del Governo, al di la delle dichiarazioni rassicuranti, è quello di una maggiore deresponsabilizzazione, nel concreto, di tutte quelle aziende che non rispettano le norme, alimentando nei fatti una concorrenza sleale verso la stragrande maggioranza delle imprese che investono denaro per tutelare la salute, la sicurezza e la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici; ciò che accade nel settore della vigilanza, spinta alla quasi totale dequalificazione, è emblematico ma non più di tanto se l’obiettivo è favorire grandi imprese (poche) ritornando agli oligopoli.

Non dimentichiamo che l’Italia in Europa ha un triste primato: 1200 morti l’anno per lavoro, 25 mila lavoratori infortunati e più di 1000 rapine in banca.

Il testo, prima di entrare in vigore, dovrà seguire un iter istituzionale, nel corso del quale sarà sottoposto alle parti sociali e dovrà riceverà il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Ci auguriamo quindi che la definizione ultima del Decreto dia soluzione a questi problemi.

Modifiche al Testo Unico Sulla Sicurezzaultima modifica: 2009-04-21T10:45:00+02:00da sagittario290