No al vigilante che aveva rubato

Ed: UDINE
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Venerdì 27 Marzo 2009,

Non potrà fare la guardia giurata

No al vigilante che aveva rubato

Il Tar respinge il ricorso

Trieste
     

NOSTRO INVIATO
     

Voleva fare la guardia giurata, ma aveva subito un decreto penale di condanna per furto. Successivamente aveva ottenuto la riabilitazione, tuttavia la Prefettura di Udine ha ritenuto non opportuno rilasciargli una licenza del genere, che oltretutto si “sposerebbe” con il porto d’armi.   

Lui, A.B., non si è dato per vinto, ma ora è andato a vuoto il ricorso che aveva proposto al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento del provvedimento prefettizio, che risale al 14 marzo dell’anno scorso. Il decreto di condanna è del 2002 e venne adottato dal giudice delle indagini preliminari di Udine. L’aspirante guardia giurata ha lamentato nel ricorso una violazione di legge, sostenendo che l’autorizzazione di polizia non avrebbe potuto essere negata perché era intervenuta un’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste aveva pronunciato la riabilitazione, ma anche perché il decreto penale di condanna, a differenza della condanna derivante da sentenza, «non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo».

Un’altra violazione di legge da parte della Prefettura veniva lamentata per eccesso di potere: sarebbe stata sbagliata, secondo l’autore del ricorso, la valutazione dei fatti. Altre contestazioni per eccesso di potere si richiamavano alla tesi che la Prefettura udinese avrebbe concluso per una mancanza “al momento” dei requisiti soggettivi richiesti, senza specificare il motivo di tale ritenuta “temporaneità” e quindi senza permettere di capire quando sarebbe stato possibile considerare l’uomo idoneo a svolgere l’attività di guardia particolare giurata.    

I giudici amministrativi, nel motivare il “no” al ricorso, scrivono fra l’altro nella sentenza che «il decreto prefettizio impugnato non si limita a respingere l’istanza di nomina a guardia giurata sulla base della condanna riportata per decreto penale, e per la quale è intervenuta la riabilitazione», bensì «per un complesso di valutazioni inerenti la natura e le circostanze del reato per il quale aveva riportato la condanna e i suoi riflessi sulla natura dell’attività da espletarsi in qualità di guardia giurata».     

La questione si richiama al concetto di buona condotta previsto dall’articolo 138 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), del quale «viene addirittura analizzata la differente pregnanza rispetto al concetto giuridico di buona condotta evincibile dall’articolo 178 del Codice penale per il giudizio di riabilitazione». La buona condotta richiesta dal Tulps – spiegano i magistrati – è la premessa per l’autorizzazione allo svolgimento di un’attività alla quale può conseguire anche la licenza di porto d’armi». 

 Il provvedimento prefettizio che l’uomo ha impugnato conclude le motivazioni con le quali nega la nomina a guardia giurata considerando che a questa persona «non potrebbe essere concessa la licenza di porto d’armi», che per costante giurisprudenza va rilasciata soltanto a chi non susciti rischi di abusi con le armi medesime.

 Maurizio Bait

No al vigilante che aveva rubatoultima modifica: 2009-03-28T18:00:00+01:00da sagittario290