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«Sicurezza complementare»

«Sicurezza complementare»

Varata la nuova disciplina per i servizi privati di «sicurezza complementare»

In vigore dal 21 ottobre il regolamento per guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata

© INTERNO.itPubblicata il 07/10/2008

Entrerà in vigore il 21 ottobre il Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153

Il Regolamento disciplina le procedure autorizzative di competenza del prefetto per quanto riguarda i servizi di «sicurezza complementare» ed assegna al Ministero dell’interno il compito di assicurare il collegamento informatico dei registri delle prefetture, per realizzare un’unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Rientrano nei servizi di «sicurezza complementare», da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, le attività di vigilanza concernenti la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; ed ancora la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, del denaro contante o di altri beni o titoli di valore, la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti, la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire un obiettivo sensibile.

Nei servizi di «sicurezza complementare» rientra anche la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre analoghe infrastrutture.

«Sicurezza complementare»ultima modifica: 2008-10-08T11:42:00+02:00da