Verifica del datore obbligatoria se le misure di sicurezza richiedono la collaborazione del dipendente

Area Diritto In Primo Piano

mercoledì 27 agosto 2008

Sezione Lavoro

Verifica del datore obbligatoria se le misure di sicurezza richiedono la collaborazione del dipendente

Giulio Bruno, avvocato, ispettore del lavoro, dottorando di ricerca in diritto del lavoro e relazioni industriali presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

L’adozione delle misure necessarie comprende non solo il fatto direttamente e esclusivamente riferibile al datore, bensì, laddove il concreto funzionamento delle misure esiga la collaborazione del dipendente, il controllare che vi sia questa collaborazione da parte del lavoratore.

Il caso in esame riguarda il ricorso con cui un lavoratore che nel prestare servizio come guardia giurata alle dipendenze di un Istituto di vigilanza privata, a seguito della ferita riportata nel corso d’una rapina, era rimasto invalido al 100% e paraplegico chiedeva la condanna della Società datrice al risarcimento del danno biologico per non averlo dotato di giubbotto antiproiettile.

La Società contestò la propria responsabilità, sostenendo di aver dato il giubbotto al dipendente, che lo aveva restituito prima di recarsi in ferie, senza poi riprenderlo con la ripresa dell’attività lavorativa.

Il Tribunale respinse il ricorso.

La Corte d’Appello di Napoli accolse l’impugnazione del dipendente e, riconoscendo la responsabilità della Società per aver contribuito alla determinazione dell’evento nella misura del 60%; confermò la reiezione della domanda di garanzia proposta dalla Società.

Afferma il giudicante che l’obbligo datoriale ex art. 2087 cod. civ., che sussiste anche nell’ipotesi in cui il lavoratore rifiuti le misure antinfortunistiche, a maggior ragione sussiste nell’ipotesi in cui questi contribuisca con il proprio comportamento colposo alla determinazione dell’evento.

Limite della responsabilità è solo il comportamento abnorme del lavoratore, in quanto idoneo ad escludere, in relazione al comportamento datoriale, il rapporto di giuridica causalità.

Nel caso in esame, è stato accertato che il datore aveva dotato del giubbotto il lavoratore, e che questi, dopo averlo restituito per il periodo feriale, aveva ripreso il lavoro senza rilevare il giubbotto dalla Società. In questo comportamento il giudicante riconosce un elemento di colpa; non tuttavia i caratteri dell’abnormità.

Pertanto la responsabilità del datore, pur ridotta per il contributo causale della colpa del dipendente, non è esclusa.

Avverso la sentenza di appello, la società ha promosso ricorso per Cassazione articolato in quattro di censura, tutti puntualmente esaminati dalla Corte e tutti dichiarati destituiti di fondamento.

In particolare, la Corte ha osservato che il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell’attività lavorativa un danno alla salute, ha l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi.

Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e la prova ha per oggetto l’adozione delle misure dirette a evitare l’evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell’osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta, comprendendo anche quelle che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica.

L’adozione delle misure necessarie comprende non solo il fatto direttamente e esclusivamente riferibile al datore, bensì, laddove il concreto funzionamento delle misure esiga la collaborazione del dipendente, il controllare che da parte del lavoratore questa collaborazione vi sia.

In tale ipotesi, poiché il controllo presuppone che il lavoratore sia adeguatamente informato e formato in ordine alla necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, adottare le misure necessarie è anche informare e formare adeguatamente il dipendente in relazione a questa necessità e quando il comportamento del dipendente è da attuarsi quotidianamente, è necessario che il datore esegua il relativo controllo con adeguata continuità.

Verifica del datore obbligatoria se le misure di sicurezza richiedono la collaborazione del dipendenteultima modifica: 2008-08-28T11:21:00+02:00da sagittario290