VIGILANZA PRIVATA: CORTE UE CONDANNA L’ITALIA. TROPPI OSTACOLI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

martedì, 08 aprile 2008 17:13

VIGILANZA PRIVATA: CORTE UE CONDANNA L’ITALIA. TROPPI OSTACOLI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

d922d624df6036778e78f9268b2b7118.jpgImportanti novità sul fronte della “vigilanza privata” che da anni oramai aspetta una revisione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (datato 1931) per modernizzare l’intero settore. Con la sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Causa C 465/05), il giudice ha stabilito che alcune norme del Testo Unico e quelle corrispondenti del relativo Regolamento di esecuzione contrastano con i principi comunitari sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). In pratica, secondo la Corte, l’Italia richiede una serie di requisiti per l’attività di vigilanza privata, tali da porre degli ostacoli ingiustificati all’esercizio della professione. A questo punto, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dovrà necessariamente uniformarsi alla decisione del giudice comunitario.

Ecco i punti in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, contenuti nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:

  1. l’attività di guardia particolare può essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana;
  2. l’attività di vigilanza privata può essere esercitata solamente dopo il rilascio di un’autorizzazione del Prefetto;
  3. la suddetta autorizzazione ha una validità territoriale limitata ed il suo rilascio è subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza già operanti nel medesimo territorio;
  4. le imprese di vigilanza privata devono avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività;
  5. il personale delle suddette imprese deve essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza;
  6. le imprese di vigilanza privata devono utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate;
  7. le imprese di vigilanza privata devono versare una cauzione presso la locale Cassa depositi e prestiti;
  8. i prezzi per i servizi di vigilanza privata sono fissati con autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione.

Per leggere la sentenza in versione integrale basta andare su questo sito e inserire il numero della causa (C 465/05).

VIGILANZA PRIVATA: CORTE UE CONDANNA L’ITALIA. TROPPI OSTACOLI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONEultima modifica: 2008-04-09T12:00:00+02:00da sagittario290