Recupero crediti

Ispoa.it – 11 apr 11:10

Recupero crediti

Attività per conto terzi, l’Italia rende esecutiva la sentenza di condanna della Corte UE: modificato il testo unico di P.S.

News a cura della Redazione

Pubblicato in G.U. il decreto legge riguardante “Disposizioni  urgenti  per  l’attuazione  di  obblighi  comunitari  e l’esecuzione  di  sentenze  della  Corte di giustizia delle Comunita’ europee”.
Il Governo ha rilevato   la   straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita’  europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In particolare, in materia di recupero crediti  stragiudiziale, il d.l. detta modifiche  all’art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di  recupero  stragiudiziale  dei  crediti.

La modifica si è resa necessaria in esecuzione della sentenza della  Corte  di  giustizia  resa  in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05 – procedura  di  infrazione n. 2001/5171.

Ancora, le modifiche al testo unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza riguardano anche le disposizioni in materia di servizi di sicurezza privati, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa  in  data  13 dicembre  2007  nella causa C-465/05 – Procedura di infrazione n. 2000/4196

Queste le modifiche

Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto   18 giugno   1931,   n.  773,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Per  le attivita’ di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di  terzi  non  si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza  del  questore  abilita  allo  svolgimento delle attivita’ di recupero  senza  limiti  territoriali,  osservate  le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorita’.
      Per  le  attivita’  previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere  di  affissione  di  cui all’articolo 120 puo’ essere assolto mediante  l’esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle  relative  prescrizioni,  con  la  compiuta  indicazione  delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
      Il  titolare  della  licenza  e’,  comunque,  tenuto  a  comunicare preventivamente  all’ufficio  competente  al  rilascio  della  stessa l’elenco   dei   propri  agenti,  indicandone  il  rispettivo  ambito territoriale,  ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica  sicurezza  il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti  ad  esibire  copia  della  licenza  ad  ogni  richiesta degli ufficiali  e  agenti  di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con  cui  trattano  compiuta  informazione  della  propria qualita’ e dell’agenzia per la quale operano.»;
  • b) all’articolo 134,   dopo   il  terzo  comma,  e’  inserito  il seguente:
      «Il  regolamento  di  esecuzione  individua gli altri soggetti, ivi compreso  l’institore,  o  chiunque  eserciti  poteri  di  direzione, amministrazione  o  gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni,  nei  confronti  dei quali sono accertati l’assenza di condanne  per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti dall’articolo 11  del  presente testo unico, nonche’ dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
  • c) dopo l’articolo 134 e’ inserito il seguente:
    • «Art.  134-bis  (Disciplina  delle  attivita’  autorizzate in altro Stato  dell’Unione  europea).  – 
      1.  Le imprese di vigilanza privata stabilite  in  un  altro  Stato  membro  dell’Unione  europea possono stabilirsi  nel  territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti,  dei  presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge  e  dal  regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto  conto  degli  adempimenti,  degli obblighi e degli oneri gia’
      assolti  nello  Stato  di  stabilimento, attestati dall’autorita’ del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
        2.  I  servizi  transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia  da  parte  di  imprese  stabilite  in un altro Stato membro dell’Unione  europea  sono  svolti alle condizioni e con le modalita’ indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.
        3.  Il  Ministro  dell’interno  e’  autorizzato a sottoscrivere, in materia  di  vigilanza  privata,  accordi  di  collaborazione  con le competenti  autorita’  degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco  riconoscimento  dei  requisiti,  dei  presupposti  e delle condizioni  necessari  per lo svolgimento dell’attivita’, nonche’ dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
          d) all’articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
  • e) all’articolo 135, il sesto comma e’ abrogato;
  • f) all’articolo 136, il secondo comma e’ abrogato;
  • g) all’articolo 138:
    • 1) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
        «Il  Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita’  individuate  nel regolamento per l’esecuzione del presente testo  unico,  sentite  le  regioni,  provvede all’individuazione dei requisiti   minimi   professionali  e  di  formazione  delle  guardie particolari giurate.»;
      2) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
        «Ai  fini  dell’approvazione  della  nomina  a  guardia particolare giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato  membro  d’origine per lo svolgimento della medesima attivita’. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 134-bis, comma 3.»;
      3) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita’ di incaricati di un pubblico servizio.».
(D.L. 08/04/2008, n. 59, G.U. 09/04/2008, n. 84)
Recupero creditiultima modifica: 2008-04-12T11:20:00+02:00da sagittario290