(gi. bi.) La legge italiana prevede …

NAZIONALE 

Domenica, 24 Giugno 2007

(gi. bi.) La legge italiana prevede …

(gi. bi.) La legge italiana prevede due figure di investigatore privato entrambe autorizzate dal Prefetto e disciplinate dallo stesso Testo unico di Pubblica Sicurezza: la prima consiste nello svolgimento di investigazioni di carattere generale (coniugali, assicurative, ecc.) e nella raccolta di informazioni commerciali; la seconda, prevista dal Codice di Procedura penale (art.327 bis), è finalizzata alla raccolta di elementi di prova da far valere nel corso di procedimenti penali e viene svolta per conto degli avvocati difensori.

L’investigatore penale, a differenza del collega “privato”, non è tenuto a collaborare con le autorità di pubblica sicurezza, in quanto parificato ai consulenti di parte. Entrambi devono però avere la licenza di Pubblica sicurezza. Si tratta di un requisito che si concretizza nella capacità di svolgere indagini, ovvero nella capacità di reperire informazioni e notizie, nel rispetto delle leggi e nella successiva rielaborazione dei dati raccolti in grado di soddisfare le esigenze del cliente secondo l’incarico ricevuto.

Da ricordare che il recupero crediti, la vigilanza privata e l’attività di guardia del corpo sono disciplinate da altre norme ed esulano quindi dall’attività delle agenzie investigative vere e proprie.

(gi. bi.) La legge italiana prevede …ultima modifica: 2007-06-25T16:32:35+02:00da sagittario290