Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 maggio 2007, n. 2290

Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata

Negata l’autorizzazione se l’interessato non ha una condotta ineccepibile

Redazione CONSULENZALAVORO.com 19/06/2007 9.46.12

Il Consiglio di Stato, sezione VI,  con la sentenza dell’11 maggio 2007, n. 2290, ha confermato che il titolare dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di guardia particolare giurata deve avere una condotta irreprensibile. Pertanto è legittima la sospensione dell’autorizzazione adottata dall’Amministrazione se questa si sia stata utilizzata per episodi di truffa ai danni di compagnie assicuratrici.

Fatto e diritto

In primo grado è stato annullato il provvedimento della Prefettura di Milano che aveva sospeso la nomina a guardia particolare giurata poichè l’interessato risultava sottoposto a procedimento penale e parimenti è stata respinta l’istanza di rinnovo del porto di pistola a tariffa ridotta per guardia particolare giurata.

Il Ministero dell’Interno ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lombardia, chiedendo di ripristinare la sospensione.

Le ragioni del Tar

Il Tar ha confermato il provvedimento in questione del primo grado perché ha ritenuto che la pendenza di un procedimento penale non fosse sufficiente a documentare l’inesistenza del requisito della buona condotta per il corretto svolgimento della funzione di guardia giurata.

Secondo il Tar, tale requisito avrebbe dovuto essere accertato in relazione a fatti specifici, documentati nella loro consistenza e gravità e tali da incidere negativamente sullo svolgimento della particolari funzioni della guardia giurata.

Ricorso in appello del Ministero

Il Ministero dell’Interno, contro tale sentenza ha fatto ricorso in appello, chiedendone in via incidentale la sospensione. Il Ministero appellante, censurando la sentenza del Tar, ha evidenziato come l’inesistenza del requisito della buona condotta fosse stata accertata dall’Amministrazione non sulla base della mera pendenza del procedimento penale, ma in seguito ad ammissioni della stessa guardia giurata sulla sussistenza dei fatti contestatigli in sede penale.

Il Ministero ha quindi ribadito  l’illegittimità del provvedimento per i motivi denunciati in primo grado..

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l’efficacia della sentenza impugnata in quanto l’inesistenza del requisito della buona condotta non è stata riscontrata dalla Prefettura esclusivamente sulla base della pendenza di un procedimento penale, ma è stata accertata in seguito ad ammissioni della stessa guardia giurata sulla sussistenza di alcuni dei fatti contestatigli, in particolare ammettendo sia in sede di interrogatorio, sia in una memoria indirizzata alla Prefettura, “di essere stato coinvolto in un sinistro integralmente falso ed in un sinistro a danno di alcune compagnie assicurative.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto quindi corretto il comportamento dell’Amministrazione che ha giudicato che il comportamento della guardia giurata sia stato talmente grave da risultare incompatibile con l’affidabilità richiesta per il corretto esercizio del delicato compito ed ha, pertanto, legittimamente sospeso l’approvazione la nomina a guardia particolare giurata per carenza del requisito di buona condotta.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 maggio 2007, n. 2290

Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurataultima modifica: 2007-06-20T17:54:07+02:00da sagittario290