MINISTERO DELL'INTERNO
2. Per i servizi di cui al comma 1, i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla medesima contrattazione nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di lavoro da questa previsti e', altresì, demandata, per la totalità dei servizi, la possibilità dell'applicazione delle deroghe di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della funzione pubblica
Baccini