martedì, 23 febbraio 2010
Sei anni al vigilante che sparò

SENTENZA
lunedì 22 febbraio 2010
Sei anni al vigilante che sparò
(red.) E' stato condannato a sei anni e dieci mesi e portato in carcere dai domiciliari che stava scontando nella sua casa di Trenzano in attesa della sentenza il 31enne Michele Petraroli, la guardia giurata di origine mantovana che la sera del 14 settembre 2009 nel bar trattoria «Da Ceco» di piazza del Mercato a Brescia aveva sparato senza un apparente motivo a un altro avventore (leggi la notizia).
Si tratta di una storia che ha dell'incredibile, perché quella sera il vigilante era sbronzo per essere passato da un bar all’altro per festeggiare il compleanno. Arrivato nei pressi del locale «Da Ceco» verso le 23,45, aveva invitato a bere con lui il 23enne Marco Maini, che era uscito dal bar per comprare un pacchetto di sigarette.
Al rifiuto del giovane aveva tirato fuori dalla giacca la sua Beretta calibro 9 e dopo averlo colpito con il calcio dell'arma gli aveva sparato.
Maini fu trasportato al Civile con un polmone perforato dal proiettile che aveva sfiorato il cuore e venne salvato per miracolo (leggi qui).
Il feritore fu arrestato dagli agenti che faticarono a sottrarlo agli amici del giovane. Non ha mai saputo spiegare i motivi del gesto folle.
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giovedì, 17 dicembre 2009
Cassette di sicurezza: il furto dei beni custoditi non è un caso fortuito.

I TUOI DIRITTI
NEWS
Responsabilità Sicurezza
16/12/2009
Cassette di sicurezza: il furto dei beni custoditi non è un caso fortuito. Ne risponde la banca
Che succede se le cose custodite nella cassetta di sicurezza vengono sottratte in seguito a un furto? Ne risponde la banca. Perché la sottrazione dei beni custoditi nel caveau non può considerarsi caso fortuito: si tratta, infatti, di un evento prevedibile. E l’istituto bancario è il responsabile dell’accaduto e si libera solo quando fornisce la prova del fortuito. È quanto emerge dalla sentenza 23412/09 emessa dalla prima sezione civile della Cassazione.
Il caso
E' stato respinto il ricorso di un istituto finanziario che dovrà ora risarcire a due clienti i danni subiti in seguito al furto del contenuto di una cassetta di sicurezza di cui erano locatori. Chiaro il monito lanciato dagli ermellini: è il debitore che per liberarsi dalla responsabilità ha l’onere di dimostrare che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile. La valutazione della prova liberatoria dell’istituto bancario spetta al giudice del merito e non è suscettibile di controllo in sede di legittimità quando sorretta da una motivazione adeguata e non illogica. L’istituto finanziario non solo non ha fornito alcuna dimostrazione liberatoria, ma esistono le prove delle gravi carenze del sistema antifurto nei locali della banca: niente guardie giurate, telecamere o metaldetector e nessun congegno di apertura a tempo del caveau. Le cassette furono aperte dai rapinatori senza particolari difficoltà perché non era inserito il sistema di allarme collegato alla questura. La Banca cerca invano di evitare la spesa di quasi 330 milioni di vecchie lire per il risarcimento ai clienti. E sostiene la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2736 n. 2 del codice civile (Del giuramento). La norma stabilisce che, nei casi in cui la domanda o le eccezioni non risultano pienamente provate, pur non essendo del tutto sfornite di prova, il giudice può deferire a una delle parti il giuramento suppletorio, al fine di decidere la causa. Ma la valutazione sull’opportunità di deferire il giuramento suppletorio, ricorrendo i presupposti di legge – puntualizza il “Palazzaccio” – è discrezionale: viene ammesso soltanto il successivo controllo sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2736 n. 2 Cc per l’esperibilità del mezzo. Ma l’esame concreto della semiplena probatio spetta comunque al giudice del merito.
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mercoledì, 02 dicembre 2009
Mancato uso del giubbotto antiproiettile in dotazione

Diritto e Fisco
pubblicato il : 01/12/2009
Mancato uso del giubbotto antiproiettile in dotazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 3 luglio 2008 n. 18376, afferma che il datore di lavoro è tenuto a far rispettare le misure di sicurezza da parte dei lavoratori, dei quali deve controllare con adeguata continuità l'effettiva collaborazione nell'adozione delle misure di sicurezza richieste dal contesto lavorativo.
Infatti, nella fattispecie una guardia giurata, regolarmente dotata dall'Istituto di Vigilanza, alle cui dipendenze prestava servizio, di giubbotto antiproiettile, non indossava l'indumento protettivo nello svolgimento delle mansioni, restando gravemente ferito durante una rapina.
La Corte, nel caso di specie, esclude che il mero affidamento del giubbotto antiproiettile al dipendente costituisse piena osservanza delle misure necessarie alla tutela del lavoratore. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto eseguire il necessario controllo circa l'effettiva collaborazione del dipendente nell'adozione della particolare misura di sicurezza costituita dall'indumento protettivo, controllo che, secondo la Corte, va effettuato con adeguata continuità.
Emiliana Matrone
- SUNTO SENTENZA -
Responsabilita' del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro
Cassazione Sezione Lavoro n. 18376 del 3 luglio 2008, Pres. Senese, Rel. Cuoco
Rapporto di lavoro - mancato uso del giubbotto antiproiettile - responsabilita' dell'azienda per mancato controllo
B.T. dipendente dell'Istituto di Vigilanza Privata "[...]" con mansioni di guardia giurata, recandosi in ferie, nell'agosto del 1992, ha riconsegnato all'azienda il giubbotto antiproiettile che gli era stato assegnato.
Al rientro dalle ferie non ha richiesto l'indumento e pertanto ha ripreso il lavoro senza indossarlo, nonostante che il 24 agosto egli sia stato invitato dal suo superiore a farlo.
Il 25 agosto del 1992, mentre era sprovvisto di giubbotto, è stato coinvolto, durante lo svolgimento delle sue mansioni, in una rapina nel corso della quale è stato gravemente ferito, rimanendo paraplegico con invalidità al 100%.
Egli ha chiesto al Pretore di Napoli di condannare l'azienda al risarcimento del danno per non averlo munito del giubbotto antiproiettile.
L'azienda si è difesa sostenendo di non avere responsabilità per quanto accaduto al lavoratore, in quanto egli aveva omesso di riprendere il giubbotto antiproiettile al ritorno dalle ferie.
Il Tribunale di Napoli, succeduto al Pretore, ha rigettato la domanda di risarcimento, in quanto ha escluso la configurabilità di una responsabilità dell'azienda.
Questa decisione è stata parzialmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli che ha ravvisato la responsabilità della società per aver contribuito alla determinazione dell'evento, nella misura del 60%.
La Corte di Napoli ha affermato che il comportamento colposo del lavoratore esclude la responsabilità dell'azienda soltanto quando è abnorme, il che non era ravvisabile nel caso in esame. L'Istituto di Vigilanza ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
L'azienda - ha osservato la Corte - è tenuta a far sì che vengano rispettate le misure di sicurezza; la necessità che il datore di lavoro controlli l'effettiva collaborazione del dipendente nella adozione della particolare misura di sicurezza del giubbotto esclude, che, nel caso in esame, il mero affidamento dell'indumento al dipendente costituisse piena osservanza delle misure necessarie alla tutela del lavoratore. Ciò è a dirsi - ha aggiunto la Corte - anche per la necessità che il controllo sia effettuato con adeguata continuità.
Questa necessità non consente di ritenere che l'accertamento effettuato il 24 agosto 1992 (il lavoratore non indossava il giubbotto e fu invitato ad indossarlo) fosse sufficiente ad escludere la responsabilità aziendale per l'evento verificatosi il giorno successivo.
L'accertata mancanza di collaborazione nell'adozione nella misura di sicurezza - ha osservato la Corte - costituiva nuova ragione per accertare a breve termine se il lavoratore avesse adempiuto al suo dovere; e l'osservazione della Corte di Napoli, per cui l'accertato inadempimento del dipendente intensificava la necessità d'un (pur contingente) controllo da parte dell'azienda, appare esente da errori logici e giuridici.
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giovedì, 18 giugno 2009
Personale e strutture all’anno zero

17/06/2009
Personale e strutture all’anno zero
Grido d’allarme del coordinatore dei giudici per le gravi carenze che rallentano il lavoro
ANTONIO MARFUGGI Se il buon giorno si vede dal mattino, quello che arriva dalla sezione distaccata di Aversa del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è davvero desolante perché non ci sono metal detector e chi entra nella struttura di via Corcioni può accedere negli uffici dei giudici senza dare troppe spiegazioni ai custodi (gli unici addetti ai controlli sarebbero un agente di polizia e una GUARDIA GIURATA peraltro sempre impegnati nelle diverse udienze). Così arriva dal giudice Luigi Picardi, coordinatore della sezione di Aversa, l'ennesimo grido d'allarme sui mali della giustizia, che nell'Agro Aversano continua ad essere amministrata tra carenze strutturali e di personale superiori a quelle registrate in altri uffici giudiziari del Sud Italia. Picardi evita i giri di parole: «L'abnegazione dei giudici e soprattutto quella del personale amministrativo non basta - dice - ad eliminare le notevoli carenze che patiamo in una struttura tanto indegna come questa. Sono anni che invochiamo il trasferimento in un edificio migliore, ma i lavori, nel costruendo polo giudiziario di Piazza San Domenico, sono fermi da tempo per mancanza di fondi. Si era parlato di una disponibilità economica offerta dalla Regione ma ad oggi tutto è ancora fermo e noi continuiamo a lavorare qui, in queste condizioni». Condizioni negative visibili anche agli occhi dei meno attenti: il tribunale si trova in un condominio dove i grossi cellulari della polizia penitenziaria non possono entrare; ciò costringe gli agenti della polizia penitenziaria a parcheggiare sulle strisce gialle esterne (spesso occupate abusivamente da auto private) e ad accompagnare i detenuti a piedi nelle sale delle udienze. Non esiste un ascensore per disabili e quando capita di disciplinare processi con persone diversamente abili si è costretti a tenere udienza a pian terreno. E come se non bastasse, gli uffici degli avvocati sono stretti e angusti. Nell'archivio sotterraneo, infine, i fascicoli sono esposti alle infiltrazione dell'umidità. Poi ci sono i "numeri" e quelli parlano ancora più chiaro: a fronte di 1500 procedimenti penali che afferiscono ogni anno nel tribunale aversano, operano solo tre giudici (incluso il coordinatore Picardi), e nel settore civile la mole delle cause è ancora più alta, con tre magistrati in servizio. «Operiamo in una situazione di perenne sottodimensionamento - conferma Picardi - il rapporto tra popolazione residente, nel territorio di nostra competenza, e il numero di giudici e impiegati in servizio è assolutamente deficitario. Le nostre carenze sono maggiori di quelle di altri uffici che disciplinano lo stesso numero di procedimenti di carattere monocratico, ovvero il 95% di quelli complessivi. Questa struttura - aggiunge Picardi - ne riceve 1500 penali all'anno e ciascun giudice ne disciplina ben 500. Un impegno che ci ha consentito di evitare l'accumulo di arretrati. Nel civile le cose vanno peggio, perché negli anni scorsi, per alcuni periodi, ha addirittura operato un unico giudice».
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lunedì, 18 maggio 2009
Giustizia: 11 magistrati ogni 100 mila persone.

(Data: 17/05/2009 9.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Giustizia: 11 magistrati ogni 100 mila persone. I disagi in un video di ANM
In un video dell'Associazione Nazionale Magistrati dal titolo "senza giustizia" presentato nella Giornata nazionale dedicata al settore che vede riunite magistratura, avvocatura e personale amministrativo si denuncia che in Italia ogni 100 mila persone ci sono solo 11 magistrati e ben 290 avvocati. Il numero delle toghe è inferiore alla media Europea anche se il carico di lavoro in Italia è molto superiore a quello degli altri paesi. Alcuni dei maggistrati intervistati nel video hanno dichiarato di scrivere circa 700 sentenze l'anno e che per far questo lavorano anche durante i periodi festivi e portandosi il lavoro a casa. Il problema principale però è dato dalle condizioni di lavoro che considerano inaccetabili, senza misure di sicurezza, stanze e attrezzature adeguate. In uno dei racconti si cita come esempio il tribunale di Santa Maria Capua Vetere che è ospitato in un condominio e dove non c'e' un metal detector ne' un servizio di guardie giurate.
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sabato, 16 maggio 2009
Furto, tre vigilantes a processo

RAVENNA
2009-05-16
Alla prima udienza colpo di scena della difesa: un dvd scagiona gli imputati
Furto, tre vigilantes a processo
QUANDO NEL caveau della ‘Battistolli’, a Cesena, la sera del 31 marzo 2006 venne aperta la grande busta che gli addetti al furgone blindato avevano preso in consegna alle 16.30 all’age...
QUANDO NEL caveau della ‘Battistolli’, a Cesena, la sera del 31 marzo 2006 venne aperta la grande busta che gli addetti al furgone blindato avevano preso in consegna alle 16.30 all’agenzia di Porto Corsini della Banca Popolare di Ravenna, fu subito evidente che qualcuno si era appropriato di parte del contenuto, 10.500 euro. Dentro al grande bustone, infatti, c’era una sola busta più piccola, con 7.500 euro. Mancava l’altra con i 10.500. La banca fece verifiche ovunque, anche laddove finisce la carta straccia dell’agenzia: nessuna traccia e così l’11 maggio la direzione presentò querela alla Squadra Mobile. Il 13 gli inquirenti si presentarono alla ‘Battistolli’ e sequestrarono le due buste e i dvd con le videoriprese delle operazioni di apertura delle buste che, a tutela della stessa ditta specializzata nel trasporto dei valori, sono necessariamente videoregistrate. Il dvd fu visionato dalla Squadra Mobile e il suo contenuto trasferito in un verbale che diventò punto di partenza dell’indagine i cui risultati hanno indotto il pm Roberto Ceroni a chiedere la citazione a processo per furto dei tre dipendenti della ‘Battistolli’ che quel pomeriggio del 31 marzo di tre anni fa effettuarono il prelievo a Porto Corsini.
Il processo si è aperto ieri davanti al giudice Monica Galassi e subito c’è stato un colpo di scena ad opera dell’avvocato Giovanni Scudellari che unitamente all’avvocato Silvia Fantin difende i tre imputati. Scudellari, infatti, è stato l’unico assieme all’investigatore della Mobile che svolse le indagini e che ieri è stato esaminato in aula, ad aver visionato l’intero dvd. E nel filmato — evidenziano le foto estrapolate dal filmato e consegnate dall’avvocato Scudellari al giudice — si vede chiaramente che due, e non uno, sono i dipendenti della Battistolli che il 31 marzo 2006 sottoposero a ispezione la busta e che la busta appare, nelle primissime riprese, perfettamente integra. E’ proprio questo stato di integrità del lato di chiusura della busta che gioca a favore della difesa: l’accusa nei confronti dei tre ‘vigilantes’ si fonda infatti tutta sulla circostanza per cui la linguetta di chiusura della busta appariva, alla verifica presso la sede della ‘Battistolli’, tutta stropicciata e con le scritte di allarme ‘stop’ (che segnala appunto l’apertura fraudolenta della busta) come se fosse stata manomessa pochissimi minuti dopo l’imbustamento del denaro. Aveva testimoniato poco prima il commissario della Mobile: «Risultò evidente, dallo stato della linguetta di chiusura, che qualcuno l’aveva manomessa nei due-tre minuti successivi all’imbustamento quando ancora è possibile riaprirla senza lacerazioni. Per questo l’azione è stata attribuita ai tre della ‘Battistolli’».
Nel dvd invece si notano due diversi dipendenti dell’agenzia di security in due momenti distinti, che esaminano la busta. Dopo un ‘primo piano’ sulla chiusura, che appare perfetta, si nota una signora che stropiccia la busta per assicurarsi che sia integra e non presenti manonomissioni; successivamente si nota un’altra dipendente che si sorprende per lo stato della busta, la apre tagliandola su un lato secondo le procedure ed estrae il contenuto: un sola busta più piccola, invece di due. La prima ‘esaminatrice’ che non riscontrò alcuna manomissione dell’involucro non è però mai stata assunta a verbale.
L’indagine puntò subito — come si è detto — sui tre vigilantes anche perchè «quel pomeriggio giunsero alla banca in anticipo e ricevettero la busta in mano, quando invece la procedura corretta è che il prelievo da parte della ‘Battistolli’ deve avvenire dalla cassaforte esterna della banca e ad orario di chiusura dell’istituto» ha testimoniato il commissario della ‘Mobile’. Ma i fogli di viaggio della ‘Battistolli’ prodotti ieri dalla difesa evidenziano ben altro e cioè che i prelievi avvengono a ogni ora.
E’ anche emerso che in almeno altre tre occasioni erano venute a mancare somme prelevate dalla ‘Battistolli’ presso agenzie della Banca Popolare di Ravenna. In tutti e tre i casi le buste apparivano tagliate. Le relative indagini sono state archiviate perchè ignoti gli autori. Prossima udienza, a fine settembre.
Carlo Raggi
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lunedì, 03 novembre 2008
Se il medico convenzionato sbaglia l’Asl non deve risarcire
domenica 02 novembre 2008
Se il medico convenzionato sbaglia l’Asl non deve risarcire
di Raffaele Del Mondo
La IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha riaffermato, con la sentenza n. 36502 del 23/09/2008, il principio secondo cui i danni provocati dal medico “convenzionato”, nell’esercizio della professione in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, devono essere risarciti, in via esclusiva, dal sanitario e non già, in solido, dall’ Ente pubblico con il quale questi abbia instaurato rapporto di convenzione.
La massima enunciata nella sentenza stabilisce che fra il medico convenzionato e l’Asl “non intercorre né un rapporto di immedesimazione organica, né di “ausiliarità”, ma, anzi, il medico va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà. La Asl, in concreto, non esercita su detto medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione, sicchè il professionista non può essere ritenuto un preposto che non svolge la sua attività in piena autonomia ma è vincolato dall’ obbligo di rispettare gli ordini e le direttive del soggetto preponente.
Tale decisione è presa in piena coerenza con la accertata natura giuridica del rapporto di convenzionamento che, secondo una impostazione ormai affermata sia in dottrina che in giurisprudenza, esula dall’ ambito del pubblico impiego per assenza dell’elemento della subordinazione ed è caratterizzato dalla nascita di un rapporto autonomo di prestazione d’opera professionale di natura privatistica.
I giudici di merito, Tribunale e Corte di Appello, invece, avevano fondato la condanna inflitta all’Azienda Sanitaria Locale sul fatto che era possibile configurare un rapporto di responsabilità civile in quanto il rapporto che lega il paziente all’istituzione, privata o pubblica che sia, ha natura contrattuale di cd. “spedalità atipica”, in cui l’istituzione assume un’obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, che costituisce lo scopo primario dell’obbligazione negoziale e si trova altresì vincolata da un obbligo accessorio di salvaguardia del paziente dall’aggressione proveniente dalla struttura, ovvero da imperizia o negligenza delle persone con le quali è intervenuta la convenzione; di tal che deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale in capo all’ A. S. L ., quale derivata dal rapporto che, pur estraneo a quello del pubblico impiego, lega, del pari contrattualmente, la A.S.L. con il medico convenzionato.
Tuttavia l’assunto portato avanti, soprattutto dalla Corte di Appello, non riesce ha superare un ostacolo: la motivazione addotta dal giudice di secondo grado sarebbe legittima ed efficace solo se fossimo dinanzi ad un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, ad un rapporto che in concreto dia un potere di vigilanza e controllo al cd. preponente, condizione che è stata appunto esclusa dalla Corte di Cassazione.
Si è inoltre sostenuto, però, che la responsabilità dell’Ente si fonda, a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, sul principio dell’ assunzione del rischio da parte di chi organizza un’attività essendo sufficiente, in ordine al nesso di causalità, un rapporto di “occasionalità necessaria” o anche di “mera occasionalità ”. Ma la responsabilità contrattuale diretta presuppone sempre un “contatto sociale”, presupposto che si costituisce solo tra il paziente e il medico convenzionato, non con l’ Asl.
La Suprema Corte, pertanto, ha censurato ogni tentativo di estensione della responsabilità contrattuale dell’Ente, sia attraverso il ricorso alla teoria del “contatto sociale” o a quella della spedalità atipica, e ha infine stabilito che “ non può affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dell’azienda sanitaria, né che a quest’ultima assuma in qualche modo il rischio ( connaturato all’ utilizzo di terzi) della libera attività del sanitario.
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lunedì, 01 settembre 2008
SENTENZA 3637 LE FERIE SI POSSONO MONETIZZARE
domenica 31 agosto 2008
SENTENZA 3637 LE FERIE SI POSSONO MONETIZZARE
Secondo il decreto legislativo numero 66 del 2003 e successive modifiche, il lavoratore subordinato ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie l’anno, e non può "monetizzarle". Si vuole così evitare che il dipendente sia incentivato a non farle. Le ferie sono, infatti, necessarie, non soltanto per affrontare in buona forma un nuovo anno lavorativo, ma anche per mantenersi in buona salute. Perciò, non è consentito barattare il riposo annuale con una somma di denaro. Tuttavia, qualora il lavoratore si trovi nella assoluta impossibilità di godere del periodo di vacanza, ha diritto al compenso sostitutivo. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza numero 3637, depositata il 23 luglio scorso.
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lunedì, 28 luglio 2008
Cassazione: pennichella durante il lavoro? Scatta il licenziamento
(Data: 27/07/2008 10.42.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Cassazione: pennichella durante il lavoro?
Scatta il licenziamento
Basta essere sorpresi a fare una "pennichella" durante l'orario di lavoro per rischiare il licenziamento. E' quanto emerge da una Sentenza della Corte di Cassazione (n. 20326/2008) che ha confermato la legittimità del licenziamento di una guardia giurata trovata in due occasioni a dormire in auto con tanto di plaid per ripararsi dal freddo. La Cassazione nella sentenza ha chiarito che lo schiacciare un pisolino durante il lavoro, se non e' un semplice "colpo di sonno" ma un profondo "assopimento", puo' dare luogo alla sanzione massima dell'espulsione dal lavoro. La guardia giurata, rivolgendosi in Cassazione aveva lamentato la severita' della sanzione per quello che sosteneva essere stato un semplice "colpo di sonno" dovuto anche al fatto che per il suo lavoro doveva restare fermo in macchina per otto ore e al freddo. La Cassazione nel respingere il ricorso ha spiegato che i due episodi contestati sono particolarmente gravi perché il lavoratore è stato rinvenuto non semplicemente assopito ma profondamente addormentato.
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mercoledì, 09 aprile 2008
"Disposizioni urgenti"

Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196
> 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».
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