Guardie Particolari Giurate “ammanettate”: la testimonianza di una gpg di Vicenza

Cronaca

12 ottobre 2019

Guardie Particolari Giurate “ammanettate”: la testimonianza di una gpg di Vicenza

Di Redazione VicenzaPiu

Sono in ogni luogo “sensibile” (ospedali, stazioni, porti, aeroporti, centrali energetiche, acquedotti ecc.): sono le Guardie Particolari Giurate (G.p.g.). Prima di poter entrare nello specifico della curiosa dimensione attuale delle G.p.g. occorre fare una distinzione tra guardie giurate (quali sono considerate quelle venatorie, ittiche e ambientali) e guardie particolari giurate. Le prime sono volontarie e svolgono attività di tutela e controllo a nome e per conto di associazioni per la salvaguardia di flora e fauna.

Le G.p.g. invece, operano per conto di istituti di vigilanza privata, dai quali sono assunti con regolare contratto. Contrariamente a quanto comunemente si pensi, le G.p.g. non sono preposte alla tutela della persona ma solo alla salvaguardia dei beni, sia mobili che immobili. Numeri impressionanti quelli forniti dal Ministero degli Interni: ad oggi in Italia, le G.p.g. sono oltre cinquantamila, un piccolo esercito, che vigila in tutto il territorio nazionale.

La loro storia ha origini sul finire dell XIX° secolo, quando una legge del 1890 stabiliva che privati e statali potevano avvalersi di guardie particolari giurate che provvedessero alla custodia delle loro proprietà. Nel 1931 poi, in pieno regime fascista, il governo emanò il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) allo scopo di consolidare il potere delle forze dell’ordine. Inoltre regolò e limitò l’operato delle Guardie Particolari Giurate.

Incredibile, ma vero, a distanza di 88 anni questo regio decreto è tutt’ora in vigore nell’ordinamento giuridico italiano. Le Guardie Particolari Giurate, come tutte le forze dell’ordine, prestano giuramento alla Repubblica dinanzi al Prefetto, ottenendo così lo status giuridico di “incaricati di pubblico servizio”.

Limitante, se pensiamo che le G.p.g. per vigilare in determinati contesti devono frequentare tutta una serie di corsi “extra”, e sostenere relativi esami con conseguente rilascio di certificati. Ad esempio: primo soccorso, antincendio, gestione delle masse, antiterrorismo, antiviolenza e tanti altri.

In verità però le G.p.g. si sentono sotto considerate in quanto lo Stato riconosce alle sole forze dell’ordine il controllo e/o il fermo di un soggetto fisico. Inoltre le G.p.g. possono operare solo nel perimetro del luogo a cui sono preposte.

Facciamo un esempio pratico da un fatto realmente accaduto: nel 2010 ad Altamura, provincia di Bari, due gpg furono ferite durante il tentativo di sedare una rissa. In principio l’aggressore fu condannato da una sentenza del tribunale per violenza e lesione a pubblico ufficiale, salvo poi essere assolto con formula piena nel 2013. La Corte di Cassazione asserì che le gpg sono “incaricate di pubblico servizio e il loro intervento è limitato al mero svolgimento delle attività di vigilanza e custodia delle entità patrimoniali ad esse affidate”.

Come questa, ogni anno, sono centinaia le cause (sia penali che civili) contro le gpg che, secondo alcuni, “sconfinerebbero” in interventi riservati alle sole forze dell’ordine. La contraddizione è, però, che la legge impone alle gpg di fare un primo intervento in caso di pericolo a persone o cose, ma allo stesso tempo non solo non possono ammanettare o immobilizzare qualcuno con la forza ma men che meno possono effettuare un fermo senza autorizzazione, temporeggiando in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Capirete che è assurdo pensare che un rapinatore, una volta scoperto, non se la dia a gambe e la gpg non ha nessuna autorità per impedirlo. Per questi motivi le gpg sono da tempo sul piede di guerra, attraverso interrogazioni e raccolta firme, per chiedere al governo un nuovo status giuridico da integrare o uno ex novo. Le gpg vorrebbero vedersi assegnare la qualifica di “agenti di pubblica sicurezza” o “pubblici ufficiali”.

“E’ incredibile – ci spiega Mauro, una gpg di Vicenza – che delle guardie giurate volontarie, come quelle venatorie ittiche che vigilano sul cacciato e sul pescato, sono riconosciute come pubblici ufficiali e possono applicare fermi, richiedere generalità, operare sequestri e sanzionare i trasgressori mentre le gpg che lavorano a stretto contatto col pubblico e la criminalità siano… ammanettate”.

Dino Scodellaro

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Un pensiero su “Guardie Particolari Giurate “ammanettate”: la testimonianza di una gpg di Vicenza

  1. Il servizio delle guardie particolari giurate e le sue modalità di esecuzione sono posti sotto la diretta vigilanza del Questore. Ciò posto, si rappresenta che la qualifica di guardia giurata non comporta lo svolgimento di funzioni di agente di polizia giudiziaria e pertanto tali operatori non dispongono di poteri di intervento e di coercizione fisica diversi da quelli accordati a tutti i consociati dall’art.383 del codice di procedura penale. Si ritiene quindi che pur non essendovi un espresso divieto normativo sia comunque inopportuno che le guardie giurate vengano dotate ed utilizzino le manette. Ciò detto è di tutta evidenza che niente altro può essere utilizzato in sostituzione. L’unica occasione per le GPG di arrestare dei malviventi è prevista dall’art. 383 c.p.p. (arresto da parte del privato) ed in questo caso si pone un problema: se sia per loro possibile usare i mezzi di contenzione fisica, più banalmente le manette, soprattutto se l’arrestato non avesse alcuna voglia di attendere (docilmente) l’arrivo delle Forze dell’Ordine cosi come prevede la norma. L’orientamento dei Questori, rispetto al passato che concedeva il porto delle manette purché “in maniera occultata”, è attualmente per il divieto dell’uso (ma considerando che il divieto è inserito nell’articolo relativo all’uniforme, si dovrebbe intendere anche nel divieto della semplice dotazione). Di conseguenza se una G.P.G., che anche nei casi giustificabili penalmente, dovesse far uso di manette, sarebbe comunque sanzionato disciplinarmente dal Questore della sua provincia ove il divieto è inserito nel regolamento con evidente pericolo di sanzione, sospensione, revoca dei suoi “titoli di polizia” e di conseguenza per la sussistenza del suo lavoro.
    Esiste perciò una disparita di possibilità nel modus operandi delle G.P.G. tra le province (la quasi totalità) in cui sussiste il divieto di uso delle manette e quelle in cui lo stesso divieto non esiste. Una complessità cosi evidente nel modo corretto di operare per una Guardia Particolare Giurata, ci riporta ad una necessaria attività di buona formazione che, con tutta evidenza, è attualmente poco considerata da molti Istituti di Vigilanza che, a torto, la considerano semplicemente un costo e non una risorsa professionalizzante.

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