Guardie Particolari Giurate sentinelle di legalità

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Attualità

22 settembre 2019

Guardie Particolari Giurate sentinelle di legalità

SENTINELLE

La Legge 101 del 6 giugno 2008 ha modificato l’articolo 138 del TULPS e le Guardie Particolari Giurate, al di là del comune orientamento giurisprudenziale precedente, sono, a tutti gli effetti, considerate “incaricati di pubblico servizio”.

La qualifica giuridica loro assegnata però rimane lettera morta, in quanto, la stragrande maggioranza, non ha la minima idea di cosa voglia dire e di quali siano i poteri e le limitazioni di questa figura, più che sufficiente per il lavoro da svolgere.

In tantissimi, invece, aspirano allo status di “pubblico ufficiale” o di agenti di Polizia Giudiziaria, come se gli servissero i poteri tipici delle funzioni che, dove sono indispensabili, sono garantiti. Esempi tipici di queste garanzie sono la qualifica di pubblici ufficiali, prevista da apposita legge regionale, per le guardie giurate impiegate in servizio di controllo dei titoli di viaggio nel trasporto pubblico urbano di alcune province della Lombardia, e, dalla qualifica di agenti di Polizia giudiziaria relativamente al contrasto dei reati nei confronti degli animali d’affezione, per il caso delle guardie zoofile delle associazioni protezionistiche riconosciute.

Lo status di “Incaricato di Pubblico Servizio” rivestito dalle Guardie Particolari Giurate è un importante traguardo per la categoria che è passata da “privato cittadino” (almeno nella percezione di molti), ad uno status tutelato anche nelle garanzie di “sicurezza” della propria persona, nelle stesse forme dei pubblici ufficiali.

Le G.P.G. potrebbero essere davvero sentinelle della legalità, in quanto, l’essere incaricato di pubblico servizio garantisce un flusso di informazioni verso l’Autorità Giudiziaria, sotto forma di denuncia che permetterebbe una facile repressione dei reati. Le guardie giurate (al pari di tutti gli altri incaricati di pubblico servizio) hanno, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., obbligo di presentare denuncia, per quei reati procedibili d’ufficio, di cui sono venuti a conoscenza, a causa o nell’esercizio del loro servizio. Il legislatore ha reputato così importante questa funzione che ha associato all’omessa o ritardata denuncia una multa ai sensi dell’art. 362 c.p.

Questo passaggio è fondamentale per capire quanti reati (e le loro circostanze) potrebbero venire a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria facendo di gran lunga diminuire un “malcostume” penalmente rilevante tipico di alcuni settori. Ad esempio, quanti furbetti del cartellino impiegati nel pubblico hanno “badgiato” per sè e per i colleghi assenteisti di fronte alle guardie giurate, le quali per ignoranza (quella della mancanza di formazione è un problema reale) o per paura di essere allontanate da una comoda sede di servizio (c’è da ricordare che le GPG sgradite al committente sono spesso allontanate dal titolare) non hanno denunciato? Evidentemente molte, considerando che nessuna indagine relativa all’assenteismo nel pubblico impiego è partita da denunce delle G.P.G., le quali, sono però regolarmente impiegate per la vigilanza delle sedi.

Da non dimenticare che l’obbligo di denuncia è inserito anche nel D.M. 269/10 e ricordato nei regolamenti di servizio dei Questori. Tuttavia, queste ultime due previsioni non riguardano solo i reati procedibili d’ufficio ma anche “ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica”, a sottolineare una richiesta di “notizie di polizia” tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza e la vigilanza privata che va ben al di là della repressione dei reati ma spazia in una vera e propria collaborazione per mantenere la sicurezza pubblica.

Guardie Particolari Giurate sentinelle di legalitàultima modifica: 2019-09-23T12:00:09+02:00da sagittario290