Imposta sulla pubblicità: non è dovuta per l’esposizione dei contrassegni distintivi sui veicoli adibiti al “servizio di vigilanza privata”

Attualità

29 maggio 2019

Imposta sulla pubblicità: non è dovuta per l’esposizione dei contrassegni distintivi sui veicoli adibiti al “servizio di vigilanza privata”

Nell’Ordinanza n. 13636 del 21 maggio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che l’apposizione dei contrassegni sugli autoveicoli di servizio costituisce uno dei requisiti operativi e qualitativi richiesti dalle norme regolatrici dell’attività di vigilanza privata. Fatta questa premessa in ordine alla “ratio” dell’esposizione dei contrassegni distintivi sui veicoli adibiti al “servizio di vigilanza privata” occorre verificare come la relativa disciplina si coniughi con le disposizioni di cui al Dlgs. n. 507/1993 ed in particolare con l’ipotesi esonerativa di cui all’art. 17, comma 1, lett. i) la quale recita che “le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie”. Pertanto, la norma “de qua”, pur prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’Imposta sulla pubblicità ove l’esposizione di un logo o di una targa configuri un obbligo ex lege, mostra tuttavia di considerare rilevante il rispetto di un limite dimensionale superato il quale si deve ritenere comunque sussistente un’ipotesi di veicolazione di messaggio pubblicitario.

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Imposta sulla pubblicità: non è dovuta per l’esposizione dei contrassegni distintivi sui veicoli adibiti al “servizio di vigilanza privata”ultima modifica: 2019-05-30T10:45:58+02:00da sagittario290