Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza per fini personali i permessi sindacali

Attualità

22/02/2019

Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza per fini personali i permessi sindacali

Con la sentenza n. 4943 del 20.02.2019, la Cassazione afferma che è passibile di licenziamento il lavoratore che utilizza per finalità personali le ore di permesso accordate per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi sindacali, qualificandosi la relativa assenza come mancato svolgimento della prestazione per fatto a lui imputabile.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per permessi sindacali, svolto attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda sul presupposto che l’eventuale abuso dei permessi non poteva produrre alcuna conseguenza risolutiva del rapporto di lavoro, potendo giustificare al massimo la decisione di trattenere la retribuzione per le ore di assenza.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, preliminarmente è necessario distinguere tra le due diverse tipologie di permesso presenti all’interno dello Statuto dei Lavoratori: quelli previsti dall’art. 23, che riconosce ai dirigenti delle RSA e delle RSU permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato, e quelli regolati dall’art. 30, che accorda ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali dei permessi finalizzati a consentire la loro partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

Secondo i Giudici di legittimità, queste due tipologie di permessi hanno una disciplina differente: i primi sono, infatti, funzionali all’espletamento del mandato sindacale e, come tali, non possono essere oggetto di controlli, mentre i secondi hanno una finalità specifica, posto che possono essere utilizzati soltanto per consentire la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi del sindacato.

Per la sentenza, ne consegue che, l’utilizzo dei permessi ex art. 30 per finalità diverse, giustifica la cessazione dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti del diritto ed, in caso di indebita percezione, a comminare una sanzione disciplinare al dipendente, la cui assenza è ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso avanzato dalla società, cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher

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Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza per fini personali i permessi sindacaliultima modifica: 2019-02-23T11:30:14+01:00da sagittario290