Guardie Particolari Giurate: poteri e doveri all’interno dei centri commerciali

Comunicati stampa

6 maggio 2017

Guardie Particolari Giurate: poteri e doveri all’interno dei centri commerciali

by Sergio Angrisano

Poteri e doveri delle guardie giurate all’interno dei centri commerciali nei confronti dei soggetti sospettati di taccheggio.

Vediamo, innanzitutto, chi sono le guardie giurate.

Con la dicitura “Incaricato di Pubblico Servizio in base alla Legge 101/2008” viene inquadrata, giuridicamente, la guardia giurata. In alcune sentenze, la Corte di Cassazione ha riconosciuto loro la qualità di “Agente di Polizia Giudiziaria” e di “Pubblico Ufficiale”, ma solo quando, in determinate specifiche occasioni, sono chiamate a prestare soccorso ad altri Agenti o Ufficiali di Pubblica sicurezza ex art. 139 del T.U.L.P.S.

Queste guardie sono alle dipendenze dirette di aziende private (istituti di vigilanza); si occupano di tutelare e proteggere i beni mobili e/o immobili, svolgendo le loro funzioni di prevenzione e repressione dei reati, principalmente di carattere “predatorio”, commessi ai danni dei beni oggetto della loro vigilanza e custodia. La repressione, data la limitatezza dei poteri conferiti alle guardie, è volta alla creazione di deterrenza.

La loro presenza nei centri commerciali è pertanto finalizzata ad evitare la commissione dei furti (art. 624 del c.p.), ovvero il taccheggio; per questa ragione è possibile che il direttore del centro commerciale inviti tali guardie a “fermare” le persone sospettate di aver compiuto tale reato all’interno dei negozi. Tuttavia, l’invito del direttore deve essere ben inquadrato nei poteri e doveri delle guarde, affinchè possa dirsi lecito.

Ma vediamo i limiti della loro sfera operativa e in cosa può consistere il fermo.

Il “fermo” di una guardia giurata non può intendersi nello stesso senso procedurale penale (art. 384 del c.p.p.), ovvero come un provvedimento limitativo della libertà personale che è caratterizzato dell’urgenza (tra l’altro, vietato quando il soggetto agisce in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità ex art. 385 del c.p.p., situazione, questa, che andrebbe ben oltre la sfera di competenza e conoscenza di una guardia). Inoltre, il fermo codicistico implicherebbe una successiva e tempestiva convalida da parte della autorità giudiziaria.

Infatti, è fondamentale non dimenticare mai che “nessuno può essere sottoposto a misure coercitive della propria libertà personale senza un provvedimento giudiziale” (art. 13 Cost.).

Ciò che può essere intimato dalla guardia giurata è ben altro rispetto al fermo “giuridico”, anche se è facile confondersi! Esso consiste nella mera richiesta alla persona sospettata di fermarsi per esibire il contenuto delle borse che ha con sé. Ma a questa richiesta non corrisponde nessun obbligo poiché il cliente non è tenuto a far controllare e visionare il contenuto delle borse che porta con sé; tutto ciò che si trova all’interno di zaini e borse è di sua proprietà (o quanto meno si presume lo sia!) ed un’ingerenza tale violerebbe i principi di garanzia a tutela della proprietà privata.

Le perquisizione, di ogni genere, possono svolgersi solo se autorizzate dall’autorità giudiziaria o nei casi specifici previsti dalla legge (art. 13 Cost.).

Ma, ancor più importante, nessun cliente deve sottostare al fermo imposto dalla guardia giurata poiché di esclusiva competenza delle forze di polizia.

In un solo caso le guardie giurate hanno un poter più incisivo: quando devono intervenire fermando il soggetto sospettato nel momento in cui sta avvenendo il furto, ovvero in flagranza. Compiti come l’identificazione, il fermo (in senso procedurale) e il controllo sulla persona sono di sola competenza delle forze di polizia statali. Certo è che la flagranza, ovvero l’aver preso il ladro con la refurtiva in mano, è situazione ben diversa dal chiedere a qualcuno di aprire una borsa! E in questo caso, la flagranza di reato e il danno al patrimonio privato che sta custodendo, impongono alla guardia di agire concretamente al fine di proteggere i beni oggetto di furto, di fronte all’evidenza. Ma anche in questo caso, fermato il sospetto e prevenuto il reato, nessun obbligo o restrizione potrà essere imposta.

A questo punto dovremmo distingue ciò che è il furto compiuto e il tentativo… di furto (poichè, se un soggetto viene fermato prima che il reato si compia, può dirsi, allora, reo di aver rubato?): ma dilungarci su ciò, ci farebbe uscire fuori tema (si rimanda per curiosità a: Cass. Pen., SS UU, 16 dicembre 2014, n. 52117).

Nell’ultima ipotesi prospettata, la guardia dovrà, quindi, individuare e prevenire il reato. Ogni costrizione ed imposizione sono sempre vietate, per le ragioni esposte.

Diversamente dal caso del mero sospetto, invece, le guardie giurate possono procedere a visionare il contenuto delle borse se vi è la segnalazione dei sensori all’uscita: in questo caso potranno confrontare il contenuto delle buste d’acquisto con lo scontrino relativo senza la necessità di un intervento della polizia. Questa, in fondo, è già una attività che svolgono alcune commesse! L’esibizione del contenuto della busta deve limitarsi a quella consegnata del negozio e non a zaini o borse “private”, per le quali non potranno agire contro la volontà del cliente. Opporre un rifiuto è pur sempre possibile e legittimo; tuttavia, se innocenti, perchè dilungarsi?!

Le guardie, infatti, non possono procedere a perquisizioni personali, a sequestro di cose, interrogatorio di persone, né possono effettuare pedinamenti, rilievi fotografici su persone essendo la loro attività contenuta nell’ambito dell’esercizio di una mera funzione di sorveglianza (e segnalazione alla Polizia).

Da non dimenticare il rispetto della privacy e della dignità. Se gli accertamenti dovessero proseguire, per volontà della persona e su base spontanea, è buona norma, nel rispetto del decoro e dell’onore del “sospetto”, che le guardie accompagnino il soggetto in un luogo tranquillo e lontano da occhi indiscreti, per gli accertamenti del caso.

Tuttavia, si tenga bene a mente, sempre, che le guardie giurate non possono in alcun modo obbligare i soggetti fermati a recarsi in uffici o stanze, poiché tale imposizione integrerebbe il reato ex art. 605 del c.p., ancor più se tale obbligo fosse accompagnato dalla forza e costrizione fisica (art. 610 del c.p.).

E per quanto riguarda l’arresto? Le guardie giurate hanno una tale facoltà? Sì, alla stregua di ogni cittadino e nei soli casi previsti dalla legge.

Limitatamente ai reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio (per esempio la rapina) da parte della polizia giudiziaria e nei casi in cui il delitto sia perseguibile d’ufficio, ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto con l’obbligo di consegnare l’arrestato, senza alcun ritardo alla polizia giudiziaria. Anche qualora si trovasse in divisa e sul posto di lavoro, di fronte ad una rapina non dovrebbe attendere l’arrivo della polizia, ben potendo agire (anche perchè armata) come privato cittadino.

Il banale furto di una mela, per fare un esempio, non rientra in questi casi, poichè non è perseguibile d’ufficio. Se il furto, però, avesse le caratteristiche indicate dall’art. 624 del c.p., ultimo comma, di gravità tale da determinare la procedibilità d’ufficio (art. 61 del c.p. n. 7 e art. 625 del c.p.), allora le guardie, come ogni cittadino presente, potrebbero intervenire.

Ma, in questa sede, vogliamo occuparci dei casi quotidiani perseguibili su querela e pertanto al di fuori dei casi in cui è previsto l’arresto. Trattasi, quindi, dei casi, comuni, di “furtarello” all’interno dei negozi e dell’essere sospettati di aver rubato.

Chiunque venga fermato da una guardia giurata non ha l’obbligo di sottostare alle richieste di quest’ultima. Tanto meno al di fuori dell’edificio, anche fosse nel parcheggio del centro commerciale.

Dunque, se fermati da una guardia giurata non avremo né l’obbligo di restare, né l’obbligo di esibire il contenuto delle nostre borse, salvo la guardia non sia stata così scaltra e veloce da allertare una pattuglia della polizia accorsa immediatamente in negozio per controllare proprio noi, sospettati di taccheggio! Ubi maior…

Gli istituti di vigilanza devono provvedere ad istruire e formare correttamente il personale di sorveglianza poiché la professione che sarà svolta non ha nulla a che vedere con quella di polizia, ingenerando confusione non solo in chi opera ma anche nei privati cittadini, che, al cospetto di una divisa, pensano di avere più obblighi che diritti. Accade non di rado, quindi, che nello svolgere il loro mestiere, le guardie giurate avanzino richieste spesso senza conoscerne i limiti.

Ricordatevi, essenzialmente, che la vostra libertà è inviolabile e solo la polizia può, nei casi previsti dalla legge, limitarla.

Giuseppe Alviti

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Guardie Particolari Giurate: poteri e doveri all’interno dei centri commercialiultima modifica: 2017-05-07T11:30:38+02:00da sagittario290