Legittimo il porto del “manganello d’ordinanza” da parte della guardia giurata

Il_Quotidiano_Giuridico

Penale

martedì 20 settembre 2016

REATI IN MATERIA DI ARMI

Legittimo il porto del “manganello d’ordinanza” da parte della guardia giurata

Pronunciandosi su un ricorso contro una sentenza con cui il tribunale aveva condannato una guardia giurata per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello “estensibile” in metallo lungo cm. 65, da considerarsi, per le circostanze di tempo e di luogo, utilizzabile per l’offesa alla persona, la Corte di Cassazione (sentenza 7 settembre 2016, n. 37181) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il porto era giustificato in quanto si trattava del manganello che gli era stata fornito dalla società di vigilanza privata di cui era dipendente, tant’è che al momento del controllo egli indossava l’uniforme tipica del personale che si occupa di sicurezza nei vari esercizi commerciali e aveva agganciato al cinturone il manganello in questione -, ha annullato la sentenza rilevando che questi vestiva un’uniforme tipica del personale adibito al servizio di sicurezza presso servizi commerciali, impegno lavorativo addotto dallo stesso imputato come giustificazione, donde era ragionevole sostenere che le circostanze di tempo e di luogo consentivano di giustificare il possesso dell’arma.

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Cassazione penale, sez. I, sentenza 7 settembre 2016, n. 37181

Legittimo il porto del “manganello d’ordinanza” da parte della guardia giurataultima modifica: 2016-09-21T11:30:17+02:00da sagittario290