«Il capo può far pedinare i dipendenti»

Sentenze

25 agosto 2012

«Il capo può far pedinare i dipendenti»

Matteo Politanò

investig_priv__2--390x180_265x122.jpgInvestigatori privati per spiare e perquisire i propri dipendenti? Si può, pur rispettando limiti precisi. La corte di Cassazione ha stabilito e ribadito i confini entro i quali un datore di lavoro può indagare un proprio sottoposto nel nome del legittimo sospetto e al fine di tutelare il patrimonio aziendale.

Il caso d’esempio è quello di un dipendente d’albergo siciliano con il vizio di “prelevare” oggetti dal posto di lavoro. Insospettito dalle sparizioni «di un quantitativo di generi alimentari che non poteva essere giustificato», il datore ha fatto pedinare l’uomo da un investigatore privato che, dopo aver raccolto prove, ha portato al licenziamento per giusta causa. Dopo la conferma del verdetto alla Corte d’appello di Palermo il dipendente ha fatto ricorso sostenendo che la “curiosità” del suo datore di lavoro fosse una violazione allo statuto dei lavoratori, in particolare agli articoli 3 e 4. La cassazione ha però respinto la sua richiesta confermando il licenziamento. La sentenza numero 14197/12 depositata lo scorso 7 agosto diventa così un documento simbolo per fissare i confini entro i quali un datore di lavoro può spiare i suoi dipendenti. Per intervenire a tutela dei propri interessi e quindi del patrimonio aziendale, il principale può ricorrere alla collaborazione di agenzie investigative private, che non possono però essere guardie giurate.

Gli investigatori privati in questione potranno anche effettuare perquisizioni corporali del sospetto, ma non nelle abitazioni e nelle automobili. La Cassazione fa anche divieto per gli investigatori di controllare l’operato dei dipendenti, l’adempimento dell’obbligo contrattuale e di valutare l’operato del sospetto a distanza del posto di lavoro. Dopo essere stato inchiodato dalle indagini il dipendente palermitano aveva fatto appello puntando sulla trasgressione degli articoli 2 e 3 dello statuto dei lavoratori. Regole che fanno assoluto divieto per il datore di lavoro di utilizzare impianti audiovisivi e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Nello stesso testo, alla voce “guardie giurate”, si spiega come il principale possa utilizzare le guardie particolari giurate per scopi di tutela del patrimonio aziendale all’interno del posto di lavoro ma non per approfondire eventuali indagini fuori dalla sede.

Sintetizzando la novità introdotta dalla sentenza 14197/12, che richiama un precedente del 2003, «si definisce quindi come in casi di sospetto nei confronti di un dipendente per azioni illecite, sia legittimo andare oltre lo statuto ricorrendo alla collaborazione di agenti investigativi per accertare i sospetti anche al di fuori della sede di lavoro» spiega Francesco D’Agata, portavoce dello Sportello dei diritti. Fra i precedenti simili anche un caso del 1993 quando due commesse, sospettate di prelevare denaro dalla cassa, furono inchiodate e licenziate grazie alla testimonianza di alcuni colleghi “spia”. Anche in questo caso le due fecero appello alla Cassazione in quanto, per lo statuto dei lavoratori, «è vietato attribuire al personale compiti di vigilanza». I giudici hanno però dato ragione all’accusa sostenendo che la soffiata dei colleghi «riguardava il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione». Diritti del lavoratore ma anche del datore: il legittimo sospetto mette quindi nella condizione di indagare e spiare con uno 007 alle calcagna.

http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2012/08/25/APhUnaHD-pedinare_capo_dipendenti.shtml

«Il capo può far pedinare i dipendenti»ultima modifica: 2012-08-26T11:30:00+02:00da sagittario290