La domanda di rimborso include l’interesse

Normative

2 aprile 2011

La domanda di rimborso include l’interesse

di Maria Rosa Gheido

cassazione_palazzo_adn--400x300.jpgQuando l’istanza del creditore investe il titolo di un’obbligazione non ancora adempiuta e i pagamenti successivamente effettuati risultano privi di causa per l’insussistenza dell’obbligo, potrà essere necessaria una nuova istanza di rimborso per quanto versato, ma non per gli interessi che maturano dal momento dei singoli, successivi pagamenti.

La Cassazione, con sentenza 7586 depositata ieri, ha accolto il ricorso di una coop di vigilanza privata contro la sentenza d’appello, che riconosceva il diritto agli interessi per le sole somme indebitamente versate all’Inps nel periodo anteriore alla domanda di restituzione, ma riteneva che per quelli maturati sugli importi versati successivamente, riconosciuti indebiti, fosse necessario una nuova domanda di rimborso. La Corte d’appello negava, inoltre, la spettanza di alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria, stante che non era stato provato il maggior danno derivante dall’inflazione. L’istanza di rimborso era volta a ottenere la restituzione delle differenze per assegni familiari versati ai soci della cooperativa e illegittimamente non conguagliate dall’Istituto.

Come già stabilito dalla Suprema corte a sezioni unite (7269/1994) in una controversia sulla restituzione di contributi indebitamente pagati, gli interessi dovuti all’imprenditore decorrono dalla domanda amministrativa, assimilandosi questa alla domanda giudiziale sulla base dell’articolo 443 del Codice di procedura civile. Ciò in quanto la durata del processo non deve risolversi in un danno per la parte che ottiene la pronuncia favorevole. La domanda amministrativa è atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale, dunque essa produce effetti anche ai fini della decorrenza degli interessi sui pagamenti indebitamente effettuati dopo la domanda stessa che, nel caso, conteneva una esplicita richiesta in tal senso.

Rinviando alla Corte d’appello la sentenza cassata, la Cassazione richiama anche la sentenza a sezioni unite, 19499/2008: nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi è, in via generale, riconoscibile in via presuntiva per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, stabilendone altresì i parametri di misurazione. Sta al debitore provare che il creditore non ha subito il danno o che lo ha subito in misura minore a quella risultante dai parametri, così come sta al creditore provare di averlo subito in misura maggiore.

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La domanda di rimborso include l’interesseultima modifica: 2011-04-03T11:30:00+02:00da sagittario290